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Decreto M.I. 13.10.2022, n. 194

Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (G.U. 22.12.2022, n. 298)

Art. 13 - Graduatorie di merito

1. All'esito della procedura concorsuale i candidati sono collocati in una graduatoria regionale sulla base del punteggio di cui all'articolo 9, comma 6. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria che rientrano nel numero dei posti messi a concorso nella regione nella quale hanno partecipato.

2. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR, sono pubblicate sul sito istituzionale dell'USR, nonché sul sito internet del Ministero.

3. Le graduatorie rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione, fermo restando il diritto all'assunzione dei candidati che rientrino nel numero dei vincitori definito dal bando anche negli anni successivi.

4. Le graduatorie sono utilizzate ai fini dell'assunzione nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel limite dei posti vacanti e disponibili annualmente in ciascun USR, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica.

6. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì eliminati dalla graduatoria i nominativi di coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'amministrazione con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 5, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal bando per l'assunzione medesima.

7. Le assunzioni disposte mediante scorrimento delle graduatorie di cui al presente decreto avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili in ciascun USR per anno scolastico, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

8. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente decreto sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.