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Decreto M.I. 13.10.2022, n. 194

Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (G.U. 22.12.2022, n. 298)

Art. 14 - Periodo di formazione e prova

1. I dirigenti scolastici sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di formazione e prova ai sensi della vigente normativa e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, il periodo di formazione e di prova ha una durata pari all'anno scolastico, nel corso del quale dovrà essere prestato un servizio effettivo di almeno sei mesi.

3. Ai fini del comma 2 si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo di formazione e prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dagli accordi collettivi.

4. Il periodo di formazione e prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza, salvo quanto previsto dal comma 3.

5. Il periodo di formazione e prova assolve alla finalità di sviluppare, consolidare e verificare le competenze professionali del dirigente scolastico, osservate nell'azione svolta presso l'istituzione scolastica di assegnazione.

6. Le attività di formazione, organizzate dagli USR, hanno una durata complessiva minima di 50 ore e sono finalizzate all'arricchimento delle competenze professionali e culturali connesse alla funzione del dirigente scolastico. Il percorso di formazione può essere articolato in incontri formativi, seminari, laboratori di carattere operativo basati sullo studio di casi, sullo scambio di problematiche professionali e di buone prassi, sul problem-solving e può essere integrato da moduli di formazione on-line.

7. Al fine di supportare il dirigente scolastico neoassunto nello svolgimento dei principali compiti connessi alla funzione, gli USR predispongono e offrono specifiche azioni di accompagnamento, tutoraggio, consulenza professionale avvalendosi della collaborazione di dirigenti scolastici con funzioni di tutor, attraverso attività che si affiancano alla formazione di cui al comma 6. Tali attività, della durata di 25 ore, saranno calendarizzate funzionalmente agli impegni connessi alle scadenze operative.

8. Il dirigente preposto all'USR designa un dirigente scolastico con il compito di svolgere le funzioni di tutor per i dirigenti scolastici neoassunti. Ogni tutor segue al massimo tre dirigenti scolastici, svolge le funzioni di cui al comma 7 ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'azione dirigenziale. Il tutor visita le istituzioni scolastiche di titolarità dei dirigenti neoassunti almeno due volte nel corso del periodo di formazione e prova e redige la relazione di cui all'articolo 15, comma 7. All'attività del tutor è riconosciuto un compenso economico nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici. Al tutor è altresì riconosciuta una specifica attestazione dell'attività svolta, inserita nel curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale.

9. Con successivo decreto del Ministro sono definiti:

a) le modalità organizzative, l'articolazione e i contenuti didattici generali delle attività di formazione di cui al comma 6;

b) le attività di accompagnamento di cui al comma 7;

c) le modalità e i criteri per la designazione dei tutor;

d) le modalità di documentazione del periodo di formazione e prova da parte del dirigente scolastico neoassunto;

e) ulteriori compiti e adempimenti del Ministero, degli USR e dei tutor;

f) eventuali forme di collaborazione con università e altri soggetti istituzionali nelle attività formative.