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Decreto M.I. 13.10.2022, n. 194

Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (G.U. 22.12.2022, n. 298)

Art. 15 - Valutazione del periodo di formazione e prova

1. Il periodo di formazione e di prova assolve alla finalità di verificare la padronanza delle competenze professionali del dirigente scolastico, con riguardo all'articolo 1, comma 93, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento particolare ai seguenti ambiti:

a) possesso ed esercizio delle competenze gestionali ed organizzative finalizzate alla correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale;

b) possesso ed esercizio delle competenze per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane, la conduzione e la gestione dei gruppi e dei conflitti;

c) possesso ed esercizio delle competenze concernenti i rapporti con la comunità scolastica, il territorio e i referenti istituzionali;

d) possesso ed esercizio delle competenze concernenti l'analisi della realtà scolastica di assegnazione, nonché della progettazione delle iniziative volte al suo miglioramento.

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera a), sono valutate la capacità di svolgere le attività gestionali connesse con l'incarico dirigenziale e di ottemperare alle procedure previste dalla normativa vigente, in relazione agli atti di pertinenza del dirigente scolastico, nonché la correttezza nella gestione delle risorse economiche, finanziarie e strumentali.

3. Ai fini della verifica di cui al comma l, lettera b), sono valutate la capacità di promozione, gestione e valorizzazione delle risorse umane a disposizione con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla formazione in servizio del personale, al sistema degli incentivi; lo svolgimento delle funzioni dirigenziali concernenti il periodo di formazione e di prova del personale neoassunto o in tirocinio; il corretto esercizio dell'eventuale azione disciplinare.

4. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera c), sono valutate, ai sensi della normativa vigente, la capacità di gestione degli organi collegiali, delle relazioni sindacali, del lavoro di rete, dei rapporti tra scuola, famiglie, comunità, territorio e istituzioni di riferimento.

5. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera d), sono valutate la capacità di analisi del contesto socio-educativo, delle esigenze e delle aspettative della comunità educante, a partire dal rapporto di autovalutazione e dal piano triennale dell'offerta formativa, la capacità di progettazione e di sviluppo del piano di miglioramento e delle azioni di rendicontazione sociale.

6. I dirigenti preposti agli USR effettuano la valutazione del periodo di prova dei dirigenti scolastici neoassunti avvalendosi dei dirigenti tecnici e dei dirigenti amministrativi nelle aree funzionali dedicate alla dirigenza scolastica, ed in subordine di dirigenti scolastici di comprovata esperienza e specifica professionalità. Possono, in ogni momento, in caso di necessità, disporre tempestivi interventi ispettivi al fine di verificare l'andamento del servizio svolto dai dirigenti neoassunti e di accertarne eventuali responsabilità.

7. Entro il mese di giugno di ciascun anno scolastico il tutor invia una relazione dettagliata, comprensiva del parere, all'USR che provvede anche alla raccolta della documentazione relativa alle attività di formazione realizzate nonché delle risultanze delle eventuali verifiche effettuate, ed in generale di ogni elemento utile alla valutazione del servizio.

8. Il dirigente preposto all'USR procede alla valutazione dei dirigenti scolastici in periodo di formazione e prova sulla base della documentazione di cui al comma 7 e di eventuali ulteriori elementi conoscitivi. La documentazione del procedimento è parte integrante del fascicolo personale del dirigente scolastico.

9. In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il dirigente preposto all'USR emette provvedimento motivato di conferma in ruolo.

10. In caso di giudizio sfavorevole, il dirigente preposto all'USR emette provvedimento motivato di mancato superamento del periodo di formazione e prova e provvede alla risoluzione del contratto e ad avviare la procedura per la ricollocazione nel ruolo di provenienza.

11. I provvedimenti di cui ai commi 9 e 10 sono adottati e comunicati all'interessato, a cura del dirigente preposto all'USR, entro il termine dell'anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.