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Decreto M.I. 13.10.2022, n. 194

Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (G.U. 22.12.2022, n. 298)

Art. 3 - Organizzazione del concorso e determinazione del contingente

1. La procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale.

2. L'USR responsabile della procedura cura l'organizzazione del concorso, nomina le commissioni giudicatrici, approva le graduatorie di merito e procede alle esclusioni previste dall'articolo 2, comma 6.

3. L'USR cura, inoltre, l'organizzazione, lo svolgimento e la valutazione del periodo di formazione e prova di cui agli articoli 14 e 15.

4. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato con il bando ai sensi dei commi 5, 6 e 7.

5. Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del concorso.

6. Sono altresì messi a concorso i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio di riferimento, relativo all'anno scolastico nel corso del quale è pubblicato il bando e ai due anni scolastici successivi, per collocamento a riposo per limiti di età, tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi.

7. Dai posti determinati ai sensi dei commi 5 e 6 sono detratti quelli occorrenti per l'assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi.