Decreto M.I. 13.10.2022, n. 194
1. Il bando di concorso, adottato secondo le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo, definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto e disciplina, tra l'altro:
a) i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'articolo 2;
b) il contingente di posti messi a bando, suddivisi per regione;
c) il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;
d) l'ammontare e le modalità di versamento del contributo posto a carico dei candidati per far parzialmente fronte alle spese della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo;
e) le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, ai sensi dell'articolo 6;
f) le modalità di svolgimento delle prove concorsuali di cui agli articoli 7 e 8, assicurando la pubblicità della prova orale;
g) le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;
h) i documenti richiesti per l'assunzione;
i) l'informativa sul trattamento dei dati personali.