Decreto M.I. 13.10.2022, n. 194
1. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento sia superiore a quattro volte il numero dei posti complessivamente messi a concorso, si procede in ogni sede regionale allo svolgimento di una prova preselettiva.
2. L'eventuale prova preselettiva, unica per tutto il territorio nazionale, si espleta contestualmente e con identiche modalità nelle sedi individuate dagli USR, anche in più sessioni qualora il numero dei candidati lo richieda.
3. Nel caso in cui lo svolgimento della prova preselettiva debba avvenire in più sessioni, in ciascuna di esse sono somministrati differenti quesiti, tratti da una medesima banca dati, di modo che siano assicurate l'omogeneità e l'equivalenza dei quesiti, così da garantire il medesimo grado di selettività della prova.
4. Non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva i candidati che versano nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
5. La mancata presentazione alla prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.
6. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cinquanta quesiti a risposta multipla, predisposti dal Comitato tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), ovvero dai soggetti esterni demandati dal Ministero, vertenti sui medesimi ambiti disciplinari di cui all'articolo 7, comma 2. La ripartizione dei quesiti tra gli ambiti disciplinari è effettuata nel bando di concorso di cui all'articolo 4. Nel bando di concorso è altresì stabilita la durata della prova.
7. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva.
8. A ciascun candidato viene somministrato il medesimo insieme di quesiti, disposti in ordine casuale e differente fra un candidato e l'altro.
9. Per ciascuno dei cinquanta quesiti a risposta multipla è attribuito un punteggio pari a 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data o errata.
10. Lo svolgimento e la correzione della prova preselettiva avvengono ambedue mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio conseguito dal candidato è restituito al termine della prova stessa.
11. Alla prova scritta di cui all'articolo 7 è ammesso, sulla base all'esito della prova preselettiva, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui al comma 4, che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo.
12. Nel corso della prova preselettiva, i candidati non possono introdurre nella sede di esame manuali, codici, dizionari, testi di legge, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia, telefoni cellulari, smartphone, tablet, calcolatrici e altri strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione dei divieti di cui al precedente periodo, è disposta l'immediata esclusione dal concorso.
13. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
14. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta è pubblicato sul sito istituzionale di ciascun USR.