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Decreto M.I. 13.10.2022, n. 194

Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (G.U. 22.12.2022, n. 298)

Art. 9 - Valutazione delle prove e dei titoli

1. Le commissioni esaminatrici dispongono di 230 punti, di cui 100 per la prova scritta, 100 per la prova orale e 30 per i titoli.

2. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua inglese, la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti per ciascuna risposta. A ciascuno dei quesiti in lingua inglese la commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.

3. Nell'ambito della prova orale, la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio nel limite massimo di 82 per il colloquio, di 6 per l'accertamento della conoscenza dell'informatica e di 12 per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.

4. La commissione esaminatrice determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione. Sono valutabili i titoli professionali e culturali indicati, con il punteggio attribuibile a ciascuno di essi, nella tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

5. Sono valutati gli incarichi e i servizi di cui alla tabella A effettivamente prestati per almeno centottanta giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto, che siano stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati.

6. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.