Decreto legge 23.09.2022, n. 144
Capo I - Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti
1. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 10 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 43.
2. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente Capo.
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