Decreto legge 23.09.2022, n. 144
Capo I - Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti
1. Al fine di sostenere le attività di assistenza prestate dagli istituti di patronato e fronteggiare le ripercussioni economiche negative sulle stesse derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, agli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, è concesso un contributo una tantum, pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale, provinciale e zonale, riconosciuta alla data di entrata in vigore del presente decreto, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.
2. Il contributo è riconosciuto previa presentazione di istanza contenente l'elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 769.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
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