Decreto legge 23.09.2022, n. 144
Cap II - Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali
1. L'indennità una tantum prevista dal decreto di cui all'articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e conseguentemente il limite di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 33 è incrementato di 412,5 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 412,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 43.
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