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Decreto legge 23.09.2022, n. 144

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (G.U. 23.09.2022, n. 223)

Capo III - Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Sezione IV - Ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Art. 33 - Disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della giustizia possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»;

b) all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore a quattro anni;»;

2) le lettere i) e l) sono abrogate.

c) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole «cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,» sono soppresse.

2. Resta ferma la legittimazione alla partecipazione al concorso in forza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere h), i) e l), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I professori universitari di ruolo nominati componenti della commissione di concorso di cui all'articolo 5 del

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