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Decreto legge 23.09.2022, n. 144

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (G.U. 23.09.2022, n. 223)

Capo III - Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Sezione IV - Ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Art. 34 - Estensione e rifinanziamento della misura del PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate

1. Allo scopo di completare il programma di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate, di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, il finanziamento di cui all'avviso pubblico approvato con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 305 del 28 dicembre 2021, attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 3, Investimento 1, sub investimento 1.2, può essere concesso anche alle farmacie rurali sussidiate che operano in Comuni, centri abitati o frazioni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027 di cui all'accordo di partenariato 2021/2027. Il finanziamento è concesso alle condizioni, nei limiti e con le modalità previsti dall'avviso pubblico di cui al primo periodo.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Agenzia per la coesione territoriale, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

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