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Decreto legge 23.09.2022, n. 144

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (G.U. 23.09.2022, n. 223)

Capo IV - Ulteriori disposizioni urgenti

Art. 41 - Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667 final dell'11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48260 (2017/NN)

1. Al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le navi che effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto, nonché quelle che svolgono attività assimilate al trasporto marittimo, secondo quanto previsto dal presente comma, quali:

a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore, quali le unità che prestano servizi antincendio, di trasporto di materiali e personale tecnico;

b) navi d'appoggio quali le navi che prestano servizi di rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e servizio antinquinamento;

c) navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attività di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;

d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero che effettuano attività di installazione e manutenzione in mare aperto;

e) draghe che, oltre alle attività di dragaggio, effettuano anche attività di trasporto del materiale dragato;

f) navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in cont

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