Decreto legge 23.09.2022, n. 144
Capo IV - Ulteriori disposizioni urgenti
1. Al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le navi che effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto, nonché quelle che svolgono attività assimilate al trasporto marittimo, secondo quanto previsto dal presente comma, quali:
a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore, quali le unità che prestano servizi antincendio, di trasporto di materiali e personale tecnico;
b) navi d'appoggio quali le navi che prestano servizi di rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e servizio antinquinamento;
c) navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attività di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;
d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero che effettuano attività di installazione e manutenzione in mare aperto;
e) draghe che, oltre alle attività di dragaggio, effettuano anche attività di trasporto del materiale dragato;
f) navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in cont
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