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Decreto legge 23.09.2022, n. 144

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (G.U. 23.09.2022, n. 223)

Capo V - Disposizioni finanziarie e finali

Art. 42 - Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

1. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole da «, nonché le modalità» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. I proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE, entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro.».

2. Le eventuali maggiori somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto all'importo di cui al comma 1 sono riassegnate ad apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate, prioritariamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, alla proroga ed eventuale rimodulazione del credito di imposta di cui all'articolo 1.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2 si provvede altresì alla finalizzazione di eventuali ulteriori risorse eccedenti quanto previsto ai commi precedenti al finanziamento di misure volte a fronteggiare gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas.

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