Nota M.I. 08.09.2022, prot. n. 31924
D.M. n. 238 dell'8 settembre 2022. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative..
Con la presente circolare, condivisa con l'Inps, si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. n. 238 dell'8 settembre 2022 in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2023.
I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti all'anno 2023 per coloro che si trovano in un sistema "misto" di calcolo della pensione, sono riportati nell'allegata tabella.
Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2023
Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio 2023 dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.
Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.
Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A
Il predetto Decreto Ministeriale fissa, all'articolo 1, il termine finale del 21 ottobre 2022 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2023.
Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Il termine del 21 ottobre 2022 deve essere osserva
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