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Decreto M.I.M. 22.08.2023, n. 106909

Avviso pubblico per la selezione di assistenti amministrativi per il Gruppo di supporto al PNRR.

Art. 2 - Domanda di partecipazione

1. Alla presente procedura selettiva sono ammessi a partecipare gli assistenti amministrativi di ruolo e in servizio, a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova.

2. I candidati presentano la domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione esclusivamente attraverso il portale "Istanze on-line", ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in considerazione.

3. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) il cognome e il nome;

b) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e il codice fiscale;

c) di aver superato, con esito positivo, il periodo di prova;

d) la tipologia di selezione per la quale presenta la candidatura (comando con indicazione della sede già predefinita - Ministero dell'istruzione e del merito - Roma);

e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni richieste;

f) di possedere i requisiti e i titoli previsti dal presente avviso. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;

g) l'indirizzo, il numero telefonico, il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui si chiede di ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente qualsiasi variazione tramite il portale "Istanze on-line";

h) copia del documento di identità in corso di validità, che sarà altresì utilizzato per l'identificazione, in caso di ammissione al colloquio in videoconferenza;

i) se, nel caso in cui si tratti di persona con disabilità, abbia l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistita durante il colloquio in videoconferenza, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario e le eventuali misure di privacy in relazione alla propria disabilità;

j) il consenso al trattamento dei dati personali per la presente procedura per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamento UE n. 679/2016.

4. Nella medesima domanda di partecipazione on line il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i titoli posseduti e le esperienze professionali documentate, di cui alla tabella A, allegata al presente avviso.

5. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva vengono autocertificati tramite le dichiarazioni rese dai partecipanti in occasione della compilazione della domanda stessa. Tali requisiti e condizioni devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva. In qualsiasi momento l'Amministrazione può procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione esibita, nonché sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.

6. I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

7. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l'accesso. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione alla selezione che il candidato deve stampare e presentare all'atto dell'identificazione il giorno dell'eventuale colloquio in videoconferenza.

8. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di successivo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli. In caso di carenza degli stessi, il Ministero dell'istruzione e del merito dispone l'esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento della procedura selettiva, anche a seguito dell'eventuale posizionamento utile in graduatoria. L'esclusione è disposta con provvedimento motivato di cui è data comunicazione agli interessati.

9. L'esclusione dalla selezione è disposta, in qualunque momento, per difetto dei requisiti o per intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta a pena di decadenza.

10. Il Ministero dell'istruzione e del merito non è responsabile delle mancate comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo di posta elettronica rispetto a quello indicato nella domanda di partecipazione, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.