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Decreto M.I.M. 01.08.2023, n. 153

Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66».

Art. 6 - Modificazioni all'articolo 10 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182

1. All'articolo 10 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "a partire dalla scuola primaria.", sono aggiunte le seguenti: "Nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina. Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l'esonero dall'insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi."

b) al comma 2, la lettera d) è soppressa;

c) al comma 3 dopo le parole «Nel PEI», sono aggiunte le seguenti: «- per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado -».