Decreto M.I.M. 01.08.2023, n. 153
1. All'articolo 10 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole "a partire dalla scuola primaria.", sono aggiunte le seguenti: "Nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina. Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l'esonero dall'insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi."
b) al comma 2, la lettera d) è soppressa;
c) al comma 3 dopo le parole «Nel PEI», sono aggiunte le seguenti: «- per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado -».