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Decreto M.I.M. 02.08.2023, n. 157

Valorizzazione delle eccellenze anno scolastico 2023/2024.

Art. 5 - Risorse finanziarie e modalità di individuazione della quota pro-capite di incentivo per gli studenti

1. Le risorse finanziarie impiegate per l'attuazione del Programma sono stanziate nel capitolo 1512 del bilancio del Ministero dell'Istruzione e del merito per l'anno 2024.

2. La quota pro-capite di incentivo per gli studenti meritevoli nelle diverse tipologie di eccellenza individuate con il presente decreto è determinata con successivi provvedimenti del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, entro i limiti delle risorse finanziarie stanziate per l'anno 2024 e sulla base delle modalità di seguito descritte.

a) Votazione di 100 e lode nell'esame di Stato

La quota pro-capite è stabilita in relazione al numero degli studenti che nell'a.s.2023/2024 conseguono la votazione di 100 e l'attribuzione della lode nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado.

b) Eccellenze conseguite nelle competizioni di cui all'Allegato 1

La quota pro-capite, distinta nei diversi livelli di merito, è stabilita in relazione al numero degli studenti meritevoli, individuati con apposita rilevazione degli esiti delle competizioni interessate.

Per ciascuna delle competizioni è fissato un quantitativo massimale di studenti beneficiari, secondo criteri che siano indicativi della rilevanza dell'iniziativa e della sua diffusione presso gli studenti, le scuole e le regioni.

Tali criteri tengono conto di:

- eventuali sviluppi internazionali delle competizioni;

- articolazione in più fasi delle competizioni nazionali;

- numero di studenti partecipanti a ciascuna competizione;

- numero di scuole effettivamente coinvolte nelle iniziative;

- diffusione delle iniziative nelle diverse regioni del territorio nazionale;

- numero di edizioni svolte e consolidamento conseguito dalle iniziative;

- modalità di partecipazione (individuale o per gruppi; in presenza o a distanza).

Nelle competizioni per gruppi è assegnato un premio unico, da suddividersi tra i componenti del gruppo stesso.

Premi aggiuntivi sono assegnati agli studenti di cui al comma 1 dell'articolo 1 che risultano vincitori di competizioni con fase internazionale nelle quali concorrono, per ciascun Paese partecipante, gli studenti selezionati mediante apposite competizioni. Le competizioni con fase internazionale sono indicate nell'Allegato 1 con un asterisco.