Decreto M.I.M. 04.08.2023, n. 1330
1. Sul Portale Unico del reclutamento è pubblicato l'avviso con l'indicazione della data di pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero, nonché sui siti degli Uffici scolastici regionali, del calendario della prova scritta e delle relative modalità di svolgimento. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. L'Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi mediante apposito avviso sul sito del Ministero e degli USR.
2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario della prova scritta verranno indicati nel calendario di cui al comma 1 del presente articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
3. La vigilanza durante la prova è affidata dall'USR agli stessi membri della commissione giudicatrice, che possono essere supportati, ove necessario, da commissari di vigilanza scelti dall'USR sul cui territorio si svolge la prova. Per la scelta dei commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilità previste per i componenti della commissione giudicatrice di cui all'articolo 16 del decreto ministeriale. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, l'USR istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
4. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.
5. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione da parte del competente USR, esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.
6. Le commissioni provvedono a determinare il calendario delle prove orali.
7. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.