Decreto M.I.M. 04.08.2023, n. 1330
1. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Decreto Ministeriale. In applicazione dell'articolo 404, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1994, n. 297, i docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.
2. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 404, comma 11, del Testo Unico, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dal comma 12 del medesimo articolo. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, condivide le modalità applicative dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto.