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Decreto M.I.M. 04.08.2023, n. 1330

Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 14 - Graduatorie di merito regionali

1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantesimi.

2. Per le procedure per le quali è disposta l'aggregazione interregionale, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati, riportati nell'Allegato 1. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. Per le procedure il cui numero di posti messi a bando sia pari o superiore a 4, è prevista una riserva dei posti pari al 30%, in favore di coloro che, entro il termine di presentazione delle istanze, abbiano maturato tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali nei precedenti 10 anni, di cui almeno uno nell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria. A norma dell'articolo 59, comma 10-bis, del decreto-legge, nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto.

5. Le graduatorie sono approvate con decreto del dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata.

6. La graduatoria ha validità annuale e in ogni caso perde efficacia con l'approvazione della graduatoria riferita al successivo concorso, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi.

7. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione.

8. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente Decreto, costituisce abilitazione nei casi in cui il candidato ne sia privo. L'USR responsabile della procedura è competente all'attestazione della relativa abilitazione.

9. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al percorso di formazione e di prova di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

10. La rinuncia al ruolo dalle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.