Decreto M.I.M. 04.08.2023, n. 1330
1. La prova scritta, computer-based, vertente sui programmi di cui all'Allegato A del decreto ministeriale, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente:
a. quaranta quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato;
b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.
2. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; ciascuna risposta esatta comporta l'attribuzione di 2 punti; ciascuna risposta errata o mancante comporta l'attribuzione di 0 punti. L'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
3. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di cui all'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
4. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della Commissione Nazionale di esperti. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione giudicatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.
5. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
6. Per la valutazione della prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 70 punti. Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l'accesso alla prova orale.