Decreto M.I.M. 04.08.2023, n. 1330
1. I candidati che hanno superato la prova scritta di cui all'articolo 8 sono ammessi a sostenere la prova orale, che si svolge nella regione responsabile della procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli USR responsabili della procedura.
2. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale e valuta la padronanza della disciplina, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.
3. La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e consiste nella progettazione di un'attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali. La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento a quanto previsto al comma 4.
4. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
5. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 11. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.