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D.P.C.M. 04.08.2023

Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (G.U. 25.09.2023, n. 224)

Allegato B - Linee guida per il riconoscimento dei crediti

I percorsi di formazione disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si inseriscono armonicamente nel sistema di formazione superiore, recependo i suoi principi generali quale, tra gli altri, il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici. Ferma restando la coerenza con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale (di cui all'allegato A), il riconoscimento dei crediti già conseguiti avviene nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché alla luce dei seguenti principi e criteri:

A) è possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all'allegato A. L'individuazione dei crediti formativi da acquisire con modalità aggiuntiva è effettuata sulla base del riconoscimento, dell'attestazione e dell'eventuale certificazione delle competenze maturate dagli studenti;

B) in ogni caso, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a dodici nel caso delle attività formative relative alle scienze dell'educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso;

C) analogamente, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a cinque nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto;

D) il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS 2015;

E) nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale;

F) il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi è ridotto in proporzione nel caso in cui tale riconoscimento venga effettuato con riferimento ai percorsi formativi descritti negli allegati 2, 3, 4 e 5.