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D.P.C.M. 04.08.2023

Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (G.U. 25.09.2023, n. 224)

Art. 10 - Tutor

1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, i centri si avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso i centri e di tutor dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche. L'incarico di tutor è conferito sulla base dei criteri di selezione e nei limiti del contingente di cui all'art. 2-bis, comma 7, del decreto legislativo.

2. Al tutor coordinatore e al tutor dei tirocinanti sono affidati, rispettivamente, i compiti di cui ai commi 3 e 4.

3. Il tutor coordinatore:

a) orienta e gestisce i rapporti con i tutor, assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole, e ha la responsabilità del progetto di tirocinio dei singoli studenti;

b) provvede alla formazione del gruppo di studenti, attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell'E-Portfolio;

c) supervisiona e valuta le attività di tirocinio diretto e indiretto;

d) supervisiona le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe.

4. Il tutor dei tirocinanti:

a) orienta gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonché le attività e le pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;

b) accompagna e monitora l'inserimento nei gruppi-classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.

5. L'incarico di tutor coordinatore, svolto sotto la direzione del centro, ha durata quadriennale, è prorogabile per non più di un anno, e rinnovabile, per una volta e non consecutivamente, al fine di favorire in ambito scolastico la disseminazione delle esperienze realizzate. Ai docenti che assumono l'incarico di tutor coordinatore è concesso, per l'esercizio dei relativi compiti, l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento entro i limiti stabiliti dalla disciplina vigente.

6. I centri, ai fini della conferma o della revoca dell'incarico di tutor, effettuano ogni anno una verifica delle capacità di:

a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;

b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;

c) gestione dei rapporti con l'università o l'istituzione AFAM;

d) gestione dei casi problematici riguardanti gli aspetti motivazionali all'insegnamento e le relazioni interpersonali con colleghi, studenti e famiglie.

7. I centri possono predisporre per i tirocinanti questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma dei tutor. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari di cui al presente comma sono pubblicati dai centri.