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D.P.C.M. 04.08.2023

Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (G.U. 25.09.2023, n. 224)

Art. 11 - Elenco regionale delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio

1. Lo svolgimento delle attività di tirocinio è disciplinato da apposite convenzioni stipulate dai centri con le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accreditati ai sensi del comma 3.

2. L'USR predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni di cui al comma 1, recante, per ciascuna di esse, i seguenti dati:

a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato idonei a svolgere il compito di tutor dei tirocinanti, con il rispettivo curriculum vitae;

b) piano di realizzazione e inserimento delle attività di tirocinio attivo nell'attività delle istituzioni di cui al comma 1;

c) precedenti esperienze di tirocinio diretto e indiretto e di didattica innovativa verificata e valutata;

d) eventuali dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi;

e) eventuale partecipazione delle istituzioni di cui al comma 1 alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali;

f) presenza di laboratori attrezzati, anche sotto il profilo dell'innovazione digitale;

g) eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze delle istituzioni di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definiti i criteri per l'accreditamento delle istituzioni di cui al comma 1. In sede di prima applicazione, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012.

4. L'USR verifica la corretta applicazione delle convenzioni di cui al comma 1 nonché la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, al fine dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.