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D.P.C.M. 04.08.2023

Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (G.U. 25.09.2023, n. 224)

Art. 13 - Conseguimento di ulteriori abilitazioni

1. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l'acquisizione di trenta CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.

2. I centri stabiliscono i contenuti dei trenta CFU o CFA da acquisire ai sensi del comma 1, sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all'allegato A.

3. I percorsi per l'acquisizione dei CFU o CFA cui al comma 1 possono essere svolti secondo le modalità di cui all'art. 2-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1, 3, 5, 6 e 7, la prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione.

5. I costi massimi di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e di partecipazione alla prova finale sono individuati all'art. 12, commi 2 e 3.

6. I percorsi per l'acquisizione dei CFU o CFA cui al comma 1 erogati con le modalità previste dall'art. 2-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo sono esclusi dal livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale determinato ai sensi dell'art. 6, comma 4.