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D.P.C.M. 04.08.2023

Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (G.U. 25.09.2023, n. 224)

Art. 4 - Requisiti e procedura di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale

1. I percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sono soggetti all'accreditamento iniziale e periodico, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato su parere conforme dell'ANVUR, sulla base dei requisiti e della procedura di cui al presente articolo.

2. Ai fini dell'accreditamento dei percorsi di formazione iniziale sono verificati i requisiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 10.

3. Sono requisiti di sede:

a) la delibera di costituzione del centro e la designazione del relativo coordinatore;

b) la costituzione della giunta del centro, di cui fanno parte il coordinatore del centro e i direttori di cui al comma 4, lettera c).

4. Sono requisiti dei percorsi di formazione iniziale:

a) la delibera di istituzione e la denominazione del percorso formativo;

b) il parere favorevole dell'USR, che garantisce la disponibilità delle sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini;

c) l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso;

d) l'offerta formativa determinata nel rispetto del profilo di cui all'allegato A al presente decreto;

e) l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione;

f) un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione;

g) l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili.

5. Se il centro è costituito in forma aggregata tra più università o tra più istituzioni AFAM ovvero tra università e istituzioni AFAM, è sottoscritto un protocollo d'intesa contenente l'indicazione dell'istituzione capofila, alla quale spetta di attestare il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4.

6. Entro il 15 settembre 2023, l'ANVUR pubblica le linee guida per la valutazione dei requisiti di cui al comma 4, lettere da c) a g).

7. Le istanze di attivazione dei percorsi formativi delle università e delle istituzioni AFAM sono trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca e all'ANVUR.

8. Il Ministero dell'università e della ricerca, entro dieci giorni dalla data di ricezione delle istanze, verifica l'ammissibilità delle medesime in ordine ai requisiti di cui al comma 3, al comma 4, lettere a) e b), nonché al comma 5.

9. Entro i quaranta giorni successivi alla verifica di ammissibilità di cui al comma 8, l'ANVUR esprime parere motivato in ordine ai requisiti di cui al comma 4, lettere da c) a g), avvalendosi della collaborazione di nuclei di valutazione delle Università o istituzioni AFAM. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro i successivi dieci giorni.

10. L'ANVUR, anche avvalendosi dell'attività di controllo dei nuclei di valutazione dei soggetti accreditati, svolge un'attività di monitoraggio e di valutazione periodica, almeno quinquennale, finalizzata all'accreditamento periodico dei percorsi di formazione iniziale. L'attività di cui al presente comma verifica la permanenza dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi e la coerenza della prova finale con il profilo di cui all'allegato A al presente decreto. Tali verifiche possono essere svolte anche con visite in loco a campione effettuate da esperti esterni, in particolare nel corso della prova finale di cui all'art. 9, anche in collaborazione con la scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'art. 16-bis del decreto legislativo, ovvero nell'ambito dell'accreditamento periodico della sede di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

11. Ai fini dell'accreditamento periodico, l'ANVUR si basa anche sui dati, per ogni centro, relativi al tasso di superamento del concorso e dell'anno di prova da parte degli studenti abilitati, trasmessi dal Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dalla scuola di alta formazione dell'istruzione.

12. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 del decreto legislativo, per i docenti delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della Regione Friuli-Venezia Giulia si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 197, della legge 13 luglio 2015, n. 107.