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D.P.C.M. 04.08.2023

Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (G.U. 25.09.2023, n. 224)

Art. 5 - Modalità di organizzazione dei percorsi di formazione iniziale

1. Le università e le istituzioni AFAM, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare, individuano i centri.

2. Con modalità definite dai regolamenti, le università e le istituzioni AFAM costituiscono:

a) un organo deliberante del centro, formato dai componenti della giunta, di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), nonché da un dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'USR;

b) un consiglio didattico per ogni percorso di formazione iniziale, composto da professori universitari o docenti delle istituzioni AFAM responsabili della didattica del percorso formativo, da docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con funzione di tutoraggio e da una rappresentanza degli studenti.

3. Ai centri compete:

a) il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale, in coerenza con le classi di concorso;

b) l'organizzazione dei percorsi di formazione iniziale anche in forma aggregata da parte dei centri, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;

c) la garanzia della coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;

d) l'individuazione delle modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale o interregionale per i percorsi con bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche.

4. Il consiglio didattico di cui al comma 2, lettera b):

a) individua le attività formative funzionalmente correlate al profilo di cui all'allegato A al presente decreto e ai risultati di apprendimento degli studenti;

b) assicura il coordinamento delle attività formative del percorso di formazione iniziale nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti, e prevedendo l'attivazione di laboratori pedagogico-didattici coerenti con il profilo di cui all'allegato A;

c) propone ai dipartimenti delle università e delle istituzioni AFAM, con le modalità previste dai rispettivi regolamenti, l'assegnazione dei carichi didattici, anche tenuto conto dei requisiti di accreditamento dei percorsi di cui all'art. 4.

5. Le attività formative dell'area delle scienze dell'educazione, sulla base delle deliberazioni adottate dai centri in concorso con i consigli didattici, possono essere condivise tra più classi di abilitazione di area scientifico-disciplinare omogenea, sulla base delle caratteristiche delle singole classi di concorso, nel rispetto dei requisiti dei percorsi di cui all'art. 4.