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D.P.C.M. 04.08.2023

Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (G.U. 25.09.2023, n. 224)

Art. 6 - Fabbisogno di docenti e attivazione dei percorsi di formazione iniziale.

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua il fabbisogno di docenti, per i tre anni scolastici successivi, per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all'estero.

2. Il fabbisogno di cui al comma 1 è stimato, per classe di concorso, tenuto conto:

a) dei posti vacanti della programmazione regionale degli organici, deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al netto dei docenti abilitati nominati a tempo determinato;

b) del contingente di personale docente privo di abilitazione assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili, ma non vacanti, nel triennio precedente;

c) dei posti vacanti e disponibili del contingente del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado per le scuole italiane all'estero;

d) delle esigenze di personale abilitato delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, quantificate, in caso di impossibilità di determinazione entro il termine previsto dal comma 3, in una maggiorazione fino al 30 per cento del fabbisogno stimato sulla base delle lettere a) e b).

3. Il Ministero dell'istruzione e del merito comunica al Ministero dell'università e della ricerca, entro il mese di febbraio di ogni anno, il fabbisogno di personale individuato ai sensi dei commi 1 e 2. Con il decreto che dispone l'accreditamento, è autorizzata l'istituzione dei percorsi di formazione iniziale da parte delle università e delle istituzioni AFAM. Le università e le istituzioni AFAM, secondo le modalità definite dal Ministero dell'università e della ricerca, indicano, in un'apposita banca dati, il potenziale formativo su base triennale per ciascun percorso, adeguato a garantire la selettività delle procedure concorsuali, con riferimento alle singole classi di concorso, sulla base del fabbisogno di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi ogni anno sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, è individuato il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, tenendo conto del fabbisogno di cui al comma 1, nonché del potenziale formativo indicato dalle università e dalle istituzioni AFAM ai sensi del comma 3. Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile individuato ai sensi del primo periodo, le università e le istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l'accesso a tali percorsi con le modalità individuate dal decreto di cui al primo periodo. L'offerta formativa complessiva delle università e delle istituzioni AFAM è volta a formare un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del sistema nazionale di istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso, e, in ogni caso, a garantire la selettività delle procedure concorsuali.