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D.P.C.M. 04.08.2023

Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (G.U. 25.09.2023, n. 224)

Art. 7 - Contenuti e strutturazione dell'offerta formativa.

1. I percorsi di formazione iniziale di cui al presente decreto sono svolti con le modalità di cui all'art. 2-bis, comma 1, del decreto legislativo.

2. L'offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale, strutturata sulla base del profilo di cui all'allegato A al presente decreto, si compone di non meno dei sessanta CFU o CFA, individuati dall'allegato 1 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.

3. Per ogni CFU o CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno dodici ore. In ogni caso, il tirocinio, con l'affiancamento dei tutor di cui all'art. 10, prevede la compilazione e la discussione dell'E-portfolio delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all'analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe nel corso del tirocinio, da attestarsi nel diario di tirocinio.

4. Possono accedere all'offerta formativa di cui al comma 2 coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo.

5. Possono, altresì, accedere all'offerta formativa di cui al comma 2 coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, l'accesso è subordinato al conseguimento di centottanta CFU. Ferma restando l'iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, l'offerta formativa di cui al presente comma è fruita in forma aggiuntiva rispetto alle attività formative curricolari, fermi restando il rispetto degli obiettivi formativi specifici dei medesimi corsi di studio e il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi sulla base dei relativi ordinamenti didattici.

6. I vincitori del concorso che non hanno l'abilitazione all'insegnamento e hanno partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo, devono conseguire, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo, trenta dei complessivi CFU o CFA del percorso di formazione iniziale, con oneri a proprio a carico. I contenuti e gli obiettivi dell'offerta formativa di cui al presente comma sono individuati nell'allegato 2 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante ed essenziale. I soggetti di cui al primo periodo, acquisiti i trenta CFU o CFA, sostengono la prova finale con le modalità di cui all'art. 9.

7. Per l'accesso alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale, ai sensi dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo, è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa.