D.P.C.M. 04.08.2023
1. Ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all'art. 7, comma 2, sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto. Ai fini del completamento del percorso di formazione iniziale, l'offerta formativa è definita dall'allegato 5 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.
2. I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il profilo di cui all'allegato A al presente decreto, possono essere riconosciuti secondo le linee guida di cui all'allegato B al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.