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Legge 10.08.2023, n. 112

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.. (G.U. 16.08.2023, n. 190)

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «per le politiche della famiglia» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1, in ragione della specifica ed elevata professionalità richiesta per garantire l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e posti a carico del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni vacanti possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in numero non superiore a 4 unità. Resta ferma la disciplina della composizione dell'unità di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021.

1-ter. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono comprese tra le esigenze di funzionamento di cui al precedente periodo quelle relative alle missioni svolte dagli esperti di cui al comma 1 che esercitino funzioni di monitoraggio e verifica da effettuare al di fuori delle sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione dell'incarico, ai quali, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale rimborso delle spese di viaggio, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale dell'ufficio di appartenenza, nel limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, qualora lo svolgimento della missione risulti inconciliabile con l'orario dei servizi pubblici ovvero l'uso di tale mezzo risulti indispensabile per garantire l'efficacia dell'azione amministrativa"»;

al comma 2, capoverso 10, secondo periodo, le parole: «fino a un massimo» sono sostituite dalle seguenti: «del numero massimo», dopo le parole: «del medesimo Dipartimento» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «delle professionalità necessitate» sono sostituite dalle seguenti: «del personale delle professionalità necessarie»;

al comma 3, capoverso 801-bis, le parole: «di cui al comma 797,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 797»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", né all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per quanto attiene alla documentazione connessa all'esercizio delle sue funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico"»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, determinati dai pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono considerati gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo, nei limiti delle risorse utilizzabili a legislazione vigente destinate al trattamento economico spettante al personale assegnato ai predetti uffici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-ter. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 334, le parole: "e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù";

b) al comma 336, le parole: "e i fondi" sono sostituite dalle seguenti: ", i fondi" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia italiana per la gioventù sono incrementati di 11.876 euro";

c) al comma 337, le parole: "e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: ", la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e la spesa di 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù".

5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-ter, pari a 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis (Disposizioni di interpretazione autentica). - 1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si interpreta nel senso che il termine del 30 giugno 2023 ivi indicato per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è applicato anche al termine previsto al comma 3 del medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, e relativo alle medesime unità di missione.

Art. 1-ter (Disposizioni in materia di formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali). - 1. Nelle more del riordino della disciplina dell'accesso alla carriera dirigenziale, della valutazione della performance e della formazione iniziale e continua del personale dirigente e non dirigente delle pubbliche amministrazioni e al fine di rafforzare la capacità funzionale delle agenzie fiscali per l'attuazione della riforma fiscale e tributaria, la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con atti di organizzazione, adottati secondo le linee di indirizzo del Ministro per la pubblica amministrazione e con le modalità previste a legislazione vigente, provvede alla formazione superiore, alla specializzazione e al continuo aggiornamento professionale in materia di fiscalità del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni dotati di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale. Conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette Agenzie e quelle di cui al comma 6 stipulano con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la SNA apposite convenzioni per definire, in particolare:

a) l'articolazione della formazione dedicata, di carattere teorico, pratico o divulgativo, idonea a garantire, a decorrere dall'anno 2024, un volume annuo di iniziative non inferiore a quindici corsi specialistici, nonché l'individuazione condivisa delle professionalità cui affidare la docenza e delle sedi di svolgimento della formazione in presenza, da individuare anche tra le sedi centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

b) l'individuazione dei contenuti della formazione e lo sviluppo di programmi formativi differenziati per il personale dirigenziale e del comparto;

c) la predisposizione, l'organizzazione e la gestione, stabilendone altresì le materie specialistiche e i profili organizzativi e logistici, di specifici corsi-concorsi volti al reclutamento di personale di qualifica dirigenziale dotato di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale.

2. Le convenzioni relative ai corsi-concorsi di cui al comma 1, lettera c), definiscono in particolare:

a) gli ambiti specialistici nei quali devono essere conseguiti i titoli di studio valevoli come requisiti per l'ammissione al corso-concorso ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

b) i criteri di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e il numero delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte;

c) il contenuto di una o più ulteriori prove scritte obbligatorie di soluzione di questioni o problemi di natura tecnica, per la verifica del possesso delle capacità tecniche e delle attitudini afferenti agli specifici compiti da svolgere presso le articolazioni interne dei Dipartimenti delle finanze e della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze o presso le agenzie fiscali;

d) la composizione e le modalità di nomina delle commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami-concorso intermedio e finale di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;

e) i programmi del corso, mirati a fornire ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso medesimo.

3. Il numero di posti destinati al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), è stabilito, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, anche in deroga all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali. I bandi del corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento destinata al personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che alla data di scadenza del bando abbia maturato almeno cinque anni di servizio. Sono ammessi a frequentare il corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti per dirigente disponibili, maggiorato del 20 per cento.

4. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

5. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 5-bis (Formazione continua dei giudici e dei magistrati tributari). - 1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi";

b) all'articolo 24, comma 1, lettera h), le parole da: "nell'ambito degli stanziamenti" fino a: "lo svolgimento dei corsi" sono soppresse;

c) l'articolo 41 è abrogato.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, previa definizione in via convenzionale delle relative modalità di attuazione, anche all'Agenzia del demanio e all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

7. Agli oneri per l'attività di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della SNA per la parte corrispondente alla componente formativa di natura tributaria già ordinariamente svolta dalla medesima Scuola e, per il residuo, secondo quanto stabilito dalle convenzioni, con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali è svolta l'offerta formativa. Agli oneri per le attività di predisposizione e di gestione dello specifico corso-concorso si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali i corsi-concorsi sono svolti.

Art. 1-quater (Rideterminazione della dotazione organica dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise). - 1. Al fine di assicurare la continuità e il pieno svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, quale risultante dal rendiconto generale per l'esercizio 2022 regolarmente approvato, la dotazione organica dell'Ente suddetto, come stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, è rideterminata, senza nuovi o maggiori oneri, in 47 unità di personale amministrativo, di cui 7 funzionari, 37 assistenti e 3 operatori, e 34 unità di personale di sorveglianza, area assistenti».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori già rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa»;

il comma 2 è soppresso;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, la regione Calabria è autorizzata a prorogare di un ulteriore anno i percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015-2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016. A tale fine, è assegnato alla regione Calabria un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-quater. Al comma 495 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2023"».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, le parole: «recante regolamento di organizzazione del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «, di seguito "INAPP"» sono sostituite dalle seguenti: «(INAPP)»;

al quarto periodo, le parole: «é disciplinato» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinati» e le parole: «da ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ANPAL»;

all'ottavo periodo, le parole: «in ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANPAL»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il personale dipendente dell'ANPAL, appartenente al comparto ricerca e al quale è applicato il contratto collettivo nazionale relativo al personale degli enti pubblici di ricerca, trasferito all'INAPP ai sensi del comma 2 del presente articolo, può chiedere il trasferimento presso altro ente pubblico di ricerca tra quelli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

al comma 3, le parole: «di ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANPAL» e le parole: «e trasmesso» sono sostituite dalle seguenti: «, ed è trasmesso»;

al comma 6:

alla lettera a), capoverso Art. 46, comma 2, la parola: «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

alla lettera b), capoverso 1, la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

"b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

6-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, per il biennio 2024-2025, a reclutare, con corrispondente incremento della dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di sei dirigenti di seconda fascia mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 819.509 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

al comma 7, le parole: «di ANPAL, di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANPAL, determinata ai sensi del» e le parole: «ad ANPAL Servizi S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «alla società ANPAL Servizi S.p.a.»;

al comma 8, la parola: «Sviluppo» è sostituita dalle seguenti: «La società Sviluppo»;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Gli indirizzi di carattere generale sono definiti e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

al comma 10, la parola: «incluso» è sostituita dalla seguente: «compreso»;

al comma 15, dopo le parole: «dal comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

«16-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: "del personale del comparto ministeri" sono sostituite dalle seguenti: "del personale dei Ministeri, dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro dall'anno 2023"».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis (Disposizioni concernenti l'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare). - 1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: "del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato 'Previdenza Italià, istituito in data 21 febbraio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dell'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare";

2) al secondo periodo, le parole: "Al predetto Comitato" sono sostituite dalle seguenti: "All'Assoprevidenza";

3) al terzo periodo, le parole: "Al Comitato" sono sostituite dalle seguenti: "All'Assoprevidenza";

b) al comma 5, le parole: "Per il funzionamento del Comitato" sono sostituite dalle seguenti: "Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza".

2. Al fine di accrescere, nei limiti delle risorse disponibili, la capacità amministrativa concernente i processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare, di cui all'articolo 58-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali eroga direttamente all'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare, entro il 31 marzo di ciascun anno, il contributo di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis, come modificato dal comma 1 del presente articolo. In via transitoria, per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 settembre 2023.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riguardo alle occorrenti attività di programmazione e rendicontazione delle risorse trasferite a favore dell'associazione Assoprevidenza ai sensi del presente articolo.

Art. 3-ter (Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy). - 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "si articola" sono inserite le seguenti: "in non più di quattro dipartimenti e".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 210.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera d), numero 2.2), le parole: «e ricerca tecnologica» sono sostituite dalle seguenti: «e la ricerca tecnologica»;

alla lettera e), capoverso Art. 44-ter, comma 1, lettera a), le parole: «ovvero, tra gli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero tra gli ufficiali»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis (Disposizioni urgenti in materia di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa). - 1. All'articolo 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "mondo accademico nazionale e" sono sostituite dalle seguenti: "il sistema universitario nazionale e quello della";

2) le parole: "ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza";

b) al comma 2:

1) le parole: "decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45» sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226";

2) le parole: "bandi annuali per corsi di dottorato" sono sostituite dalle seguenti: "annualmente bandi per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca";

3) la parola: "frequentatori" è sostituita dalla seguente: "partecipanti";

c) al comma 5, dopo le parole: "regolamenti interni" sono aggiunte le seguenti: ", la valutazione della qualità della ricerca, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e la valutazione periodica di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19";

d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i ricercatori del Centro alti studi per la difesa reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010";

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa e non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca".

2. All'articolo 215 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, coerentemente con la disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione e con le specificità dell'ordinamento militare, sono adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente".

Art. 4-ter (Corsi di formazione professionale del personale militare). - 1. Al fine di garantire il riconoscimento anche in ambito civile dei corsi professionalizzanti erogati dal Ministero della difesa al personale militare in servizio, di incentivare l'accesso alle Forze armate nonché di valorizzare il connesso sistema di attività formative, dopo l'articolo 1013 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

"Art. 1013-bis (Corsi di formazione professionale). - 1. Il Ministero della difesa eroga corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti unicamente ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne.

2. I corsi di cui al comma 1, qualora conferiscano abilitazioni di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sono inseriti nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 13 del 2013.

3. Entro il 30 giugno 2024, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida vincolanti, con le quali sono definite le modalità tecniche e operative per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo".

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-bis) il Ministero della difesa, nei confronti del solo personale militare, in materia di individuazione, validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, acquisite all'esito delle attività formative di cui all'articolo 1013-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, salvo comunque quanto previsto per le qualificazioni afferenti alla competenza delle autorità di cui al numero 4)"».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Misure urgenti in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 1. Il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di euro 3.060.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le risorse, pari a euro 400.000 annui, previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 22-bis, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono destinate al funzionamento ordinario dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallee d'Aoste.

3. Nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, stanziate per l'anno 2023, una quota pari a euro 3.020.790 è destinata alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui al primo periodo relative al funzionamento ordinario delle medesime istituzioni sono destinate prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

All'articolo 6:

al comma 1, il quarto periodo è soppresso.

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica). - 1. All'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Fino al 31 dicembre 2025, per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico è considerato requisito d'accesso in alternativa alla specializzazione nella disciplina oggetto del concorso l'aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le agenzie per la protezione dell'ambiente o presso le strutture del Servizio sanitario nazionale"».

All'articolo 7:

ai commi 1 e 2, le parole: «a ESACRI» sono sostituite dalle seguenti: «all'ESACRI»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «tra ESACRI» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'ESACRI».

All'articolo 8:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «e di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «e di Bolzano» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "di monitoraggio delle azioni poste in essere" sono aggiunte le seguenti: ", secondo precisi indicatori dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti a livello nazionale, che devono essere rispettati in tutte le regioni e province autonome, anche avvalendosi del parere e dell'esperienza delle associazioni dei malati oncologici, e che il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza monitora nell'ambito del Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, di cui al decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente"»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Per quanto riguarda il raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, con il decreto di cui al primo periodo è prevista l'erogazione della quota parte del Fondo di cui al comma 9-bis destinata alle medesime reti oncologiche in base al raggiungimento di specifici obiettivi e al rispetto di termini stabiliti per ciascuna regione o provincia autonoma ed è altresì previsto un meccanismo premiale. Con il medesimo decreto, presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, è istituito il Coordinamento generale delle reti oncologiche, in attuazione di quanto previsto dal documento recante 'Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territorialé, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 aprile 2019 (rep. Atti n. 59/CSR)"»;

alla lettera b), le parole: «compartecipazione della spesa sanitaria,» sono sostituite dalle seguenti: «compartecipazione alla spesa sanitaria»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-bis (Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale). - 1. In ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025 il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016 è elevato a sessantotto anni. Fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi del presente articolo, non si applicano i limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

Art. 8-ter (Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari dell'Ordine degli psicologi). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con regolamento, disciplina:

a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi, garantendo la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'Ordine anche degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale del medesimo Ordine;

b) le modalità per l'integrazione degli organi disciplinari, anche istruttori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, con i componenti iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi, nel caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla medesima sezione B del citato albo professionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, è abrogato.

3. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si svolgono con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, non oltre il 31 dicembre 2024.

4. Gli organi territoriali e nazionali, ordinari e straordinari, dell'Ordine degli psicologi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino allo svolgimento delle elezioni cui al comma 3».

All'articolo 9:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «iscritto ai fini» sono sostituite dalle seguenti: «iscritto, ai fini»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le violazioni del codice della strada, che svolge le seguenti attività:

a) predispone e presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una relazione annuale, elaborata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica relativi all'applicazione degli articoli 142 e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, contenente in particolare i dati relativi agli incidenti stradali e alla regolarità e trasparenza nell'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e nell'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità;

b) verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore e può richiedere dati e informazioni alle competenti amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1-ter. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis è composto da tre membri, di cui uno con funzione di presidente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri dell'Osservatorio e sono definite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio medesimo. L'incarico di componente dell'Osservatorio ha una durata di quattro anni. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i compensi dei componenti dell'Osservatorio nei limiti di spesa di cui al comma 1-quater.

1-quater. Per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1-bis e per la corresponsione dei compensi ai membri nominati ai sensi del comma 1-ter è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2023 e di euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a euro 50.000 per l'anno 2023 e a euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-sexies. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente.

1-septies. Fino al 31 dicembre 2026, le indennità da corrispondere ai componenti del Comitato speciale di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e quelle da corrispondere ai componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, dell'allegato I.11 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono corrisposte, per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'amministrazione di appartenenza e rimborsate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per i restanti membri degli organismi di cui al primo periodo del presente comma, le indennità di cui al medesimo periodo sono corrisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propria determinazione. L'ammontare delle indennità di cui al primo periodo del presente comma è calcolato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al terzo periodo del citato articolo 3, comma 4, dell'allegato I.11 annesso al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività del Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Per l'anno 2023, il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, anche in deroga al limite percentuale ivi previsto, è incrementato di 150.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 10:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «dei professionisti, sono determinati» sono sostituite dalle seguenti: «dei professionisti sono determinati»;

al secondo periodo, le parole: «di ANSFISA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANSFISA»;

al comma 3, le parole: «provvede, senza» sono sostituite dalle seguenti: «provvede senza» e le parole: «pubblica, e nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «pubblica e nei limiti».

All'articolo 11:

al comma 1, alle lettere a) e b), le parole: «controlli anche» sono sostituite dalle seguenti: «controlli, anche»;

al comma 2, le parole: «risorse umane» sono sostituite dalle seguenti: «risorse umane, strumentali e finanziarie»;

alla rubrica, le parole: «di contrasto "caro materiali"» sono sostituite dalle seguenti: «per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione».

All'articolo 12:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «di personale non dirigenziale,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, con particolare riguardo alla rappresentatività di genere,»;

al secondo periodo, dopo le parole: «é autorizzato ad assumere» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «Ai relativi oneri, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui al primo periodo si provvede»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di assicurare l'adempimento delle accresciute funzioni del Ministero della cultura, anche connesse agli interventi relativi al PNRR e, in particolare, alle funzioni assegnate dagli articoli 20 e 46 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, anche estraneo alla pubblica amministrazione, è incrementato di un numero complessivo massimo di dieci unità; il contingente dei consiglieri di cui al comma 4 del citato articolo 5, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di cui al comma 10 del medesimo articolo 5, è incrementato complessivamente di dieci unità. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 606.067 euro per l'anno 2023 e di 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 606.067 euro per l'anno 2023 e a 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-bis (Disposizioni concernenti la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia). - 1. Al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "sono adottati" sono inserite le seguenti: ", acquisito il parere del comitato scientifico,";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: "nel campo della cinematografia" sono inserite le seguenti: "e delle produzioni audiovisive, con particolare riferimento all'analisi e all'attuazione delle innovazioni conseguenti allo sviluppo delle tecnologie digitali";

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) la ricerca, la sperimentazione e l'alta formazione in merito ai nuovi linguaggi e alle tecniche di produzione innovative del cinema e della produzione audiovisiva quali la realtà virtuale, la realtà aumentata, le tecniche e le modalità di fruizione del cinema immersivo, le interazioni con il linguaggio e la narrazione dei videogiochi, l'intersezione della produzione e della fruizione cinematografica e audiovisiva con l'intelligenza artificiale e le relative implicazioni";

c) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: "il direttore generale," sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: ", e il direttore generale," sono soppresse;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta deliberata dal consiglio di amministrazione, a valere sulle risorse assegnate alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge 14 novembre 2016, n. 220";

4) al comma 4, le parole: ", nonché i compiti del direttore generale" sono soppresse;

d) all'articolo 6:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei" e le parole: "tre dal Ministro per i beni e le attività culturali" sono sostituite dalle seguenti: "tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito";

2) al comma 2:

2.1) la lettera d) è abrogata;

2.2) alla lettera f), dopo le parole: "su proposta del presidente," sono inserite le seguenti: "sentito il comitato scientifico,";

2.3) alla lettera g), le parole: "sentito il preside" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il comitato scientifico e il preside";

2.4) alla lettera h), le parole: "determina con propria deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali" sono sostituite dalle seguenti: "delibera la proposta da sottoporre al Ministro della cultura" e le parole: "le indennità" sono sostituite dalle seguenti: "concernente i compensi";

e) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della cultura ed è composto dal presidente del comitato stesso, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti sono scelti tra soggetti con particolare esperienza nel settore cinematografico e delle produzioni audiovisive";

2) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) alle modifiche allo statuto di cui all'articolo 2";

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il comitato scientifico esprime altresì il proprio parere in merito alla nomina del preside della Scuola nazionale di cinema, del Conservatore della Cineteca nazionale nonché dei docenti della Scuola nazionale di cinema";

f) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione e del comitato scientifico si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; fino a tale costituzione restano in carica il precedente consiglio di amministrazione e il precedente comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione provvede all'adeguamento dello statuto entro sessanta giorni dalla data di insediamento".

Art. 12-ter (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di organizzazione amministrativa e spese di personale degli ordini e collegi professionali). - 1. Al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente"».

All'articolo 13:

al comma 7, le parole: «a provvedere, con propri decreti, alle» sono sostituite dalle seguenti: «ad apportare, con propri decreti, le»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo attraverso l'ampliamento del numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi integrativi o correttivi del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita può nominare, senza obbligo di specifica motivazione, un professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di un altro circondario del distretto della corte di appello di appartenenza».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (Aumento della dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia). - 1. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del PNRR anche attraverso le assunzioni di personale già autorizzate a legislazione vigente, la dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia è aumentata di 1.947 unità.

2. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche del personale amministrativo del Ministero della giustizia, allegate al regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: «dal primo settembre» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° settembre»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020»;

al comma 6, dopo le parole: «di cui ai commi 4 e 5» sono inserite le seguenti: «nonché per le spese di funzionamento derivanti dal comma 8»;

al comma 9 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6,»;

al comma 10, le parole: «euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023».

All'articolo 15:

al comma 2:

alla lettera c), le parole: «contenente il numero» sono sostituite dalle seguenti: «nella quale sono riportati il numero»;

alla lettera d), capoverso 8-bis:

al primo periodo, le parole: «non risultano rispettate» sono sostituite dalle seguenti: «risulti che non sono state rispettate» e dopo le parole: «comma 6» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al secondo periodo, dopo le parole: «comma 1-ter» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Disposizioni riguardanti i magistrati onorari). - 1. All'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116".

2. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitino le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa.

4. Le modalità di applicazione del comma 3 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

5. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 5 è stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia.

7. Per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e che sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: «dopo le parole "a carico dalla Scuola" sono aggiunte le seguenti: "e,» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "é a carico dalla Scuola" sono sostituite dalle seguenti: "é a carico della Scuola e,», dopo le parole: «da corrispondersi mensilmente» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «assegnato alla Scuola Superiore della Magistratura» sono sostituite dalle seguenti: «assegnate alla Scuola"»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «per l'anno 2023 e a regime» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2023,»;

al comma 3, le parole: «riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2012, n. 247). - 1. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, il riferimento al rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si interpreta nel senso che tale rispetto è assicurato dall'osservanza della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 34 nonché della previsione di cui al quinto periodo del comma 3 del medesimo articolo 34 della legge n. 247 del 2012».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: «All'articolo 94, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 94 del», le parole: «Per le impugnazioni» sono sostituite dalle seguenti: «2. Per le impugnazioni» e dopo le parole: «dell'articolo 87» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 18:

al comma 2:

alla lettera a), numero 2.3, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;

alla lettera b), capoverso 2-bis, al primo periodo, la parola: «, telematicamente,» è sostituita dalle seguenti: «per via telematica» e, al secondo periodo, le parole: «Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»;

alla lettera c):

al numero 1), capoverso 2, le parole: «di cui uno titolare» sono sostituite dalle seguenti: «di cui due titolari»;

al numero 3), capoverso 8, le parole: «se istituite» sono sostituite dalle seguenti: «, se istituite,»;

al comma 3, dopo le parole: «del presente articolo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «Fondo per gli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per interventi» e dopo le parole: «con modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Fusione per incorporazione della società SOSE Spa nella società SOGEI Spa e disposizioni concernenti i lavoratori dell'Agenzia delle entrate-Riscossione trasferiti alla società SOGEI Spa). - 1. Al fine di ottimizzare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi svolti, la società Soluzioni per il sistema economico (SOSE) Spa, costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, è fusa per incorporazione nella società SOGEI - Società generale d'informatica Spa, di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza necessità delle relazioni di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile. I termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile sono dimezzati. La fusione è efficace con l'iscrizione di cui all'articolo 2504 del codice civile e per effetto della stessa la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali della società incorporata. Gli effetti contabili della fusione sono imputati all'esercizio della società incorporante in corso alla data della fusione. A decorrere dalla data di efficacia della fusione, tutti i riferimenti alla società incorporata contenuti in atti normativi si intendono riferiti alla società incorporante.

2. Nell'ambito dell'operazione di cui al comma 1, per razionalizzare l'assetto societario delle proprie partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze acquista, con il consenso della Banca d'Italia, la partecipazione da questa detenuta nella società da incorporare, tenendo conto del suo valore nominale.

3. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prestazione, in favore dell'amministrazione economico-finanziaria, delle attività affidate dalla legge o da specifici atti alla società incorporata, la società incorporante stipula con le amministrazioni affidanti, alla scadenza degli atti esecutivi attualmente vigenti, analoghi accordi per definire i livelli di servizio e le modalità operative di erogazione delle prestazioni, tenuto conto della specificità delle attività finora svolte; ai medesimi fini, in sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 1, la società incorporante continua a utilizzare la struttura produttiva della società incorporata, anche mediante la costituzione di un'apposita unità organizzativa.

4. I componenti in carica del consiglio di amministrazione della società incorporante decadono, senza applicazione delle disposizioni dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni dalla data di efficacia della fusione, per il rinnovo del consiglio di amministrazione, che è composto di cinque membri nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, di cui tre scelti, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, comma 8, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tra i dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ai quali si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. L'operazione di cui al comma 1 è esente da imposizione fiscale.

6. I lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con contratto di lavoro subordinato, trasferiti alla società SOGEI - Società generale d'informatica Spa ai sensi dell'articolo 1, commi da 258 a 263, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mantengono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, con ogni conseguente effetto, se alla data della cessione del ramo di azienda risultano iscritti al predetto Fondo.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 435.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

All'articolo 19:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), le parole: «dopo le parole "ISPRA," sono inserite le seguenti: "nonché di Unioncamere» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "di ISPRA," sono sostituite dalle seguenti: "dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonché dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere)»;

alla lettera b), capoverso 7-bis, secondo periodo, le parole: «da ISPRA», «da ENAC» e «da Unioncamere» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dall'ISPRA», «dall'ENAC» e «dall'Unioncamere»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "dieci".

1-ter. Agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "e la transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti: "e la sicurezza energetica"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di strutture poste alle dipendenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

«Art. 19-bis (Proroga della durata del contratto dei direttori degli Enti parco nazionali). - 1. All'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Al direttore si applica la disposizione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444".

2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa e gestionale degli Enti parco nazionali, anche tenuto conto della realizzazione degli investimenti del PNRR, il contratto stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dal comma 1 del presente articolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto può essere prorogato fino all'insediamento del nuovo direttore del parco, comunque per una durata non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del contratto medesimo.

Art. 19-ter (Misure per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). - 1. Al fine di valorizzare l'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire tra l'ISPRA e l'ENEA. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate:

a) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

b) quanto a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, all'espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate. Una quota delle risorse di cui alla presente lettera, nel limite massimo di 0,5 milioni di euro annui, può essere utilizzata dall'ISPRA e dall'ENEA per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

c) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati i principi generali per la definizione degli obiettivi e per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettera c), al personale tecnico-amministrativo, tenendo conto della partecipazione del personale medesimo a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, sulla base dei criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19-quater (Disposizioni in materia di adeguamento della dotazione organica del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per la realizzazione del progetto del consorzio ETIC). - 1. Per il triennio 2023-2025, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è autorizzato ad assumere sei unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui un'unità da inquadrare nell'area dei funzionari e cinque unità nell'area degli assistenti, nonché a trasformare da tempo parziale a tempo pieno il rapporto di lavoro di un'unità nell'area degli assistenti (ex posizione economica B2) e due unità nell'area dei funzionari (ex posizione economica C1), in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti della dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire la partecipazione alla realizzazione del progetto del consorzio ETIC (Einstein Telescope Infrastructure Consortium), nell'ambito della missione 4 del PNRR coordinata dal Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato all'installazione dell'interferometro gravitazionale Einstein Telescope nella miniera di Sos Enattos.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è autorizzato, per il triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 17.000 per l'anno 2023 per le procedure concorsuali, a euro 15.628 per l'anno 2023 per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e a euro 285.368 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 25.049 euro per l'anno 2023 e a 146.965 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

All'articolo 20:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 2), capoverso b), le parole: «sulla disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «nella disciplina»;

al numero 3), le parole: «fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria» sono sostituite dalle seguenti: «, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria,»;

alla lettera b), la parola: «abrogato» è sostituita dalla seguente: «soppresso»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «dei target» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi»;

al comma 3:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole da: "senza che, in generale" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ". Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e i titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito"»;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) all'articolo 2-ter, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2"»;

alla lettera d), al numero 1) è premesso il seguente:

«01) al comma 2, le parole: "della riserva di posti stabilita" sono sostituite dalle seguenti: "della riserva di posti e con le modalità stabilite"»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "38 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "45 per cento".

3-ter. Al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, possono utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello e di secondo livello per l'accesso, rispettivamente, al secondo livello e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022.

3-quater. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Ferme restando le abilitazioni già conseguite secondo il previgente ordinamento, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai fini di cui al comma 4, il personale in servizio presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento della parità o che lo hanno già ottenuto consegue il requisito del titolo di abilitazione secondo le modalità stabilite dagli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59";

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"4-ter. In via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa, è considerato valido requisito, ai soli fini di cui al comma 4 del presente articolo, in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma 4-bis, l'avere prestato servizio presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124"»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «ed ATA» sono sostituite dalle seguenti: «, amministrativo, tecnico e ausiliario», le parole: «del target» sono sostituite dalle seguenti: «dell'obiettivo» e le parole: «nelle tempistiche stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini stabiliti»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Nella provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria può avvenire anche mediante percorsi formativi abilitanti disciplinati e istituiti dalla giunta provinciale ai sensi dell'articolo 12-bis del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

6-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-quinquies:

1) alla lettera a), le parole: "ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato" sono soppresse;

2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato";

b) dopo il comma 11-novies sono aggiunti i seguenti:

"11-decies. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in servizio presso istituzioni scolastiche in qualità di dirigenti scolastici a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati definitivamente in ruolo a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.

11-undecies. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale, a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011".

6-quater. A decorrere dalla costituzione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno successive alla pubblicazione del regolamento per l'attuazione del comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in aggiunta a quanto riconosciuto per il servizio, è riconosciuto un punteggio ulteriore di 3 punti per ciascun anno di servizio prestato su posto di sostegno successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno.

6-quinquies. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma sono iscritte in uno specifico capitolo di bilancio e sono finalizzate all'incremento del fondo per il funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea di Brindisi e alla retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto";

b) al comma 1-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il personale di cui al primo periodo, contrattualizzato nel limite delle risorse finanziarie di cui al medesimo primo periodo, concorre alla definizione dell'organico complessivo della Scuola europea di Brindisi. Al fine di consentire la retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto, il Ministero dell'istruzione e del merito attribuisce le risorse finanziarie nei limiti del budget assegnato. Il Ministero dell'istruzione e del merito adotta ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della Scuola europea di Brindisi e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero stesso"».

All'articolo 21:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «In ragione» fino a: «periferica del Ministero dell'istruzione e del merito,» sono soppresse;

al secondo periodo, dopo le parole: «euro 1.571.133» è inserita la seguente: «annui»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «é autorizzato» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al secondo periodo, dopo le parole: «euro 1.783.937» è inserita la seguente: «annui»;

al terzo periodo, le parole: «dei posti di dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «dei posti dirigenziali»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «2, 3» sono sostituite dalle seguenti: «2 e 3», le parole: «cui si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede» e dopo la parola: «iscritto» sono inserite le seguenti: «, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del terzo periodo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma "Famiglie e studenti", come canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle istituzioni scolastiche ed educative statali. La piattaforma è costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attività del predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad essi e il loro utilizzo. I servizi digitali della piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche ed educative statali utilizzano i dati presenti nella piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. L'accesso alla piattaforma è consentito con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore delle famiglie e degli studenti, di ottimizzare le attività del Ministero dell'istruzione e del merito e delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di alimentare la piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad acquisire dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di cui fanno parte studenti iscritti presso le istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggiore numero di studenti appartenenti a famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere i dati dell'ISEE, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati necessari a individuare gli studenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del citato regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di cui al comma 4-ter del presente articolo, effettuano altresì i controlli sul sistema informativo dell'ISEE previsto dall'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive concernenti i dati dell'ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali compresi nella piattaforma di cui al comma 4-ter, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4-sexies. Le attività previste dai commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4-septies. All'articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "Ministro dell'istruzione e del merito," sono inserite le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".

4-octies. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano anche negli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

4-novies. All'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "da 121 a 124" sono inserite le seguenti: "nonché per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario"».

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (Ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi agli interventi del PNRR, in particolare per quelli di cui all'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il Ministero dell'interno è autorizzato a conferire, entro il 31 dicembre 2026, incarichi di livello dirigenziale non generale, nel limite di sei unità, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ai destinatari dei predetti incarichi, per l'intera durata dei medesimi incarichi, sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato, spettanti ai dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: ", per il triennio 2022-2024," sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2022 al 2026"».

All'articolo 23:

al comma 1, dopo le parole: «del Ministero dell'interno» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «della pubblica sicurezza cui è preposto» sono sostituite dalle seguenti: «della pubblica sicurezza, cui è preposto»;

al comma 2, le parole: «ai summenzionati compiti» sono sostituite dalle seguenti: «ai compiti indicati al medesimo comma 1»;

al comma 4, le parole: «di Ispettorato della» sono sostituite dalle seguenti: «di ispettorato della»;

al comma 5, le parole: «Con regolamento di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo» e le parole: «al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al regolamento di cui al decreto».

All'articolo 24:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «, e comunque non superiore al» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non eccedente il»;

al terzo periodo, la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «decreto»;

al comma 4, dopo le parole: «la spesa» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano";

b) al comma 1-ter, le parole: "lettere a) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), c) e i-bis)".

5-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 13 giugno 2023, n. 83, si applicano fino al 31 dicembre 2023 ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni in materia di ingresso di lavoratori stranieri per motivi particolari e in materia di lavoratori frontalieri».

All'articolo 25:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare».

All'articolo 26:

al comma 1, le parole: «prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi»;

al comma 2, terzo periodo, le parole: «lett. a), n. 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a), numero 1), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74».

All'articolo 27:

al comma 1, alinea, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo»;

al comma 3, la parola: «annui» è sostituita dalle seguenti: «euro annui»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «ai comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi» e le parole: «a euro 2.401.507 per il 2023 e a euro 7.204.519 annui a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.401.508 per l'anno 2023 e a euro 7.204.520 annui a decorrere dall'anno 2024»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. All'articolo 113-ter del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia e, nel limite massimo di tre unità, delle Forze di polizia, che può essere collocato fuori ruolo, è posto in posizione di comando o di distacco, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, che è disposto entro i limiti massimi consentiti ove previsti dai rispettivi ordinamenti, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, posto in posizione di comando presso l'Agenzia, si applica l'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"»;

alla rubrica, la parola: «Nazionale» è sostituita dalla seguente: «nazionale».

Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis (Modifica all'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, in materia di termine per la presentazione della domanda di elargizione di una somma a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive). - 1. All'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"».

All'articolo 28:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,»;

alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) all'articolo 1, comma 5, le parole: "dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o magistrale" sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti in possesso di laurea triennale, laurea specialistica o magistrale"»;

alla lettera a), dopo le parole: «dei predetti tirocinanti» sono aggiunte le seguenti: «. Allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) all'articolo 3, comma 5-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo, comunque assicurando il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti dei fabbisogni"»;

alla lettera b):

al numero 2), dopo le parole: «al comma 2,» sono inserite le seguenti: «le parole: "aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane" sono sostituite dalle seguenti: "legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia" e»;

dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

«2-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, le percentuali di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate rispettivamente al 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili e, comunque, per almeno una unità. Fermo restando il rispetto dei principi generali di reclutamento del personale stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni previste dal presente articolo, non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 34, comma 6, e 34-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Alle assunzioni di cui al presente comma si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti dei trattamenti economici accessori del personale dall'ultimo periodo del comma 1-bis e dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58"»;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) all'articolo 20, comma 3-undecies, dopo le parole: "interesse nazionale" sono inserite le seguenti: "nonché al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali"»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. I comuni possono prevedere, nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

1-ter. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: "15.000" è sostituita dalla seguente: "25.000"»;

al comma 2, alinea, dopo le parole: «decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,»;

alla rubrica, le parole: «n. 44 recante disposizioni urgenti» sono sostituite dalle seguenti: «n. 44, e altre disposizioni».

Nel capo I, dopo l'articolo 28 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 28-bis (Disposizioni per accelerare talune procedure per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni previste dal presente capo). - 1. Al fine di provvedere alle assunzioni funzionali al completamento delle dotazioni organiche di cui agli articoli 3, comma 15, 12, 13, 14, 21 e 24 del presente decreto, le pubbliche amministrazioni possono anche stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), in corso di validità, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Art. 28-ter (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). - 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, dopo le parole: "i bandi" sono inserite le seguenti: ", che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni,";

b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa";

c) all'articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma".

2. Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, sessanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti di cui al primo periodo è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti, anche di altre pubbliche amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Un'ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto presso il Ministero dell'economia e delle finanze incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per almeno un biennio e con valutazione positiva.

Art. 28-quater (Disposizioni in materia di potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli). - 1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Per gli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2020 al 2025";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni dal 2021 a 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".

Art. 28-quinquies (Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico). - 1. Allo scopo di favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di seguito denominata "Cabina di regia". Dall'ambito di competenza della Cabina di regia è escluso il patrimonio immobiliare del Ministero della difesa. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero del turismo, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, la Cabina di regia:

a) adotta il programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che definisce i principi, gli strumenti e i criteri per l'attuazione degli interventi; ne cura l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;

b) elabora linee guida in attuazione del programma di cui alla lettera a);

c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori del programma di cui alla lettera a) i piani di investimento e gli atti di programmazione degli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, allo scopo di condurre monitoraggi periodici sullo stato di avanzamento dei predetti interventi.

3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale e da cinque unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività, da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento dell'incarico dirigenziale di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A supporto della Cabina di regia è altresì assegnato un contingente di esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con un compenso nel limite di spesa complessivo di 170.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 407.241 euro per l'anno 2023 e a 1.348.958 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 28-sexies (Determinazione della capacità fiscale pro capite per i comuni della Regione siciliana e della Sardegna). - 1. Al comma 790 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, la capacità fiscale pro capite è quella determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234".

Art. 28-septies (Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero). - 1. La dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come determinata dalla tabella 1 allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, con riguardo all'area degli assistenti è incrementata di 200 unità a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, per l'anno 2024, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'area degli assistenti.

2. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato ai dipendenti di cittadinanza italiana assunti a contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Con riferimento agli impiegati a contratto cessati dal servizio, di cui al secondo comma dell'articolo 160 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente alla cessazione.

3. I vincitori della procedura concorsuale di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.498.890 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, a 400.000 euro per l'anno 2023 per le spese concorsuali nonché a 749.889 euro per l'anno 2024 e a 74.988 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 400.000 euro per l'anno 2023, a 8.248.779 euro per l'anno 2024 e a 7.573.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 29:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «All'articolo 2, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 2 del»;

alla lettera b), capoverso 2:

alla lettera a), la parola: «eradicative» è sostituita dalle seguenti: «dell'eradicamento» e le parole: «ed il» sono sostituite dalle seguenti: «e per il»;

alla lettera b), le parole: «con tempistica,» sono sostituite dalle seguenti: «comprendente l'indicazione dei tempi e degli» e le parole: «sentita ISPRA,» sono sostituite dalle seguenti: «sentito l'ISPRA, di»;

alla lettera g), le parole: «utilizzando i fondi di cui al comma 2-quinquies del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 2-bis del presente articolo»;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari, cui sono conferiti i seguenti compiti specifici:

a) l'attività di coordinamento di cui al comma 2, lettera a);

b) l'attività di verifica di cui al comma 2, lettera f);

c) l'attività di confronto e di concertazione con le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale abbattuti, previa verifica dell'idoneità al consumo alimentare.

9-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, i sub-commissari possono avvalersi del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui al comma 4 nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si applicano, altresì, le disposizioni dei commi 7 e 8"»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura, nella misura di 400.000 euro per l'anno 2023, sono altresì destinate a interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a seguito della comparsa della peste suina africana. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al primo periodo";

b) alla rubrica, dopo le parole: "settore suinicolo" sono aggiunte le seguenti: "e del settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio"»;

alla rubrica, le parole: «di contrasto alla» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto della».

L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (Potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:

a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;

b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);

c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) esecuzione dei controlli ex post di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021;

e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, nonché sugli aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021;

g) ogni altra attività di controllo a essa affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli organismi pagatori delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

2. L'AGE-Control S.p.a. procede alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con lo svolgimento delle attività a essa affidate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 3, lettere c) e d), dell'articolo 01 sono abrogati;

b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15-bis è abrogata;

c) le parole: "Titolo II - Soppressione di Agecontrol S.p.a. e successione dei rapporti in SIN S.p.a." sono soppresse;

d) l'articolo 16 è abrogato.

4. All'articolo 1, comma 516, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Al fine di promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata a partecipare alla società dedicata. Lo statuto della società dedicata è conseguentemente modificato"».

All'articolo 31:

al comma 2, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "delle tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento della BDN, nonché" sono sostituite dalle seguenti: "delle tariffe dovute al Ministero della salute" e le parole da: ", tenuto conto" fino alla fine del comma sono soppresse;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. E' autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della BDN";

c) al comma 6, le parole: "ai fini della copertura delle spese sostenute per il funzionamento della BDN" sono sostituite dalle seguenti: "per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5".

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per euro 4.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 32:

al comma 1, dopo la parola: «(SIAN)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla rubrica, la parola: «Implementazione» è sostituita dalla seguente: «Completamento».

Nel capo II, dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis (Disposizioni concernenti il Parco nazionale delle Cinque Terre). - 1. Per il triennio 2023-2025, il Parco nazionale delle Cinque Terre è autorizzato ad assumere 8 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui 4 unità di funzionari e 4 unità di assistenti, in aggiunta alla dotazione organica vigente, come determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica è rideterminata in 19 unità, di cui 10 unità di funzionari e 9 unità di assistenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco è autorizzato, per il medesimo triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a euro 289.668 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale delle Cinque Terre. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 e a euro 149.179 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

All'articolo 33:

al comma 1, alinea, le parole: «sul reddito» sono sostituite dalle seguenti: «sui redditi»;

al comma 3, le parole: «2026, di» sono sostituite dalle seguenti: «2026 e di»;

al comma 4, la parola: «2026,» è sostituita dalle seguenti: «2026 e», le parole: «dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024» e le parole: «fondo per le esigenze indifferibili» sono sostituite dalla seguente: «Fondo».

All'articolo 34:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «associate, adeguano» sono sostituite dalle seguenti: «associate adeguano»;

al quarto periodo, le parole: «In difetto» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di mancato adeguamento, decorso tale termine»;

al quinto periodo, le parole: «vi provvede» sono sostituite dalle seguenti: «provvede all'adeguamento»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. A decorrere dal 30 settembre 2023, per le attività svolte dai pubblici dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti di giustizia sportiva è previsto un rimborso alle amministrazioni e agli enti di appartenenza a carico degli organi presso i quali viene svolta la prestazione. I criteri di determinazione del rimborso di cui al periodo precedente sono determinati con decreto dell'Autorità politica delegata allo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

al comma 2, le parole: «e contributi riferiti ai rapporti di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «e dei contributi riferiti ai rapporti di lavoro.».

All'articolo 35:

alla rubrica, le parole: «in materia razionalizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di razionalizzazione».

Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

«Art. 36-bis (Regime dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica). - 1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

All'articolo 37:

al comma 1, lettera a), le parole: «per contrastare l'aumento» sono sostituite dalle seguenti: «per contrastare gli effetti dell'aumento»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «fino a un massimo di» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «Fondo per gli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per interventi» e dopo le parole: «con modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 38:

al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: «al comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2»;

alla rubrica, le parole: «Giochi di "Milano-Cortina 2026"» sono sostituite dalle seguenti: «XXV Giochi olimpici invernali "Milano Cortina 2026"».

All'articolo 39:

al comma 1, primo periodo, le parole: «ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni di Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto non»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «procedere a procedure selettive» sono sostituite dalle seguenti: «indire procedure selettive».

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

«Art. 39-bis (Misure urgenti per garantire il funzionamento delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche). - 1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: "non" e le parole: "di tre" sono soppresse;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi";

c) al terzo periodo, le parole: "in numero comunque non superiore a cinque" sono sostituite dalle seguenti: "le quali nelle assemblee nazionali non possono comunque essere in numero superiore a due se il numero delle società con diritto al voto è inferiore a trecento, a tre se il numero delle società con diritto al voto è compreso tra trecento e quattrocentonovantanove, a quattro se il numero delle società con diritto al voto è compreso tra cinquecento e novecentonovantanove, o a cinque se il numero delle società con diritto al voto è pari a mille o superiore";

d) al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ne riferisce all'autorità vigilante";

e) dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "I soggetti di cui al sesto periodo debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo".

2. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al secondo periodo, la parola: "non" e le parole: "di tre" sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi";

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "dalla data della nomina" sono aggiunte le seguenti: "e ne riferisce all'autorità vigilante";

c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo"».

All'articolo 40:

al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14,» e le parole: «dopo le parole: "Ministro per gli affari europei," sono inserite le seguenti: "del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "e del Ministro per gli affari europei," sono sostituite dalle seguenti: ", del Ministro per gli affari europei e del Ministro».

All'articolo 41:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «1° luglio 2023,» è inserita la seguente: «anche» e le parole: «praticanti discipline sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica»;

al secondo periodo, le parole: «e le discipline sportive associate» sono sostituite dalle seguenti: «e delle discipline sportive associate» e le parole: «gli eventuali premi» sono sostituite dalle seguenti: «i premi».

All'articolo 42:

al comma 4, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «per l'occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «per occupazione».

All'articolo 43:

al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 3, primo periodo, la parola: «determinati» è sostituita dalla seguente: «derivanti» e le parole: «di euro» sono sostituite dalla seguente: «euro»;

al comma 4, capoverso 427-ter, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo» e le parole: «dall'articolo 1, commi da 420 a 443.» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 420 a 443 del presente articolo»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Per l'immediata attivazione delle procedure di affidamento relative ai lavori di adeguamento e di ristrutturazione e alle annesse tecnologie sanitarie collegate alle attività dei presidi sede di dipartimenti di emergenza, accettazione e pronto soccorso della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio, funzionali a permettere un'adeguata accoglienza dei pellegrini che partecipano al Giubileo del 2025, nonché per tenere conto degli effettivi costi degli interventi previsti nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa complessiva di 57,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 124,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 26,3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3,2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Lazio;

b) quanto a 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 11,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario per il Giubileo, di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentito per gli aspetti di competenza il Ministero della salute, predispone una proposta di aggiornamento del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge n. 234 del 2021, e dei relativi allegati, ferma restando l'immediata attivazione delle procedure di affidamento degli interventi anche da parte della regione Lazio».