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Decreto legge 22.04.2023, n. 44

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche. (G.U. 22.04.2023, n. 95)

Capo I - Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni

Art. 1 bis - Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma»;

2) al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. n caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo»;

b) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

«Art. 35.1 (Concorsi su base territoriale). - 1. I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. In tali casi i bandi di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per non più di un ambito territoriale.

2. L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei»;

c) all'articolo 35-quater, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta»;

d) all'articolo 52, comma 1-bis, quinto periodo, le parole: «dall'amministrazione di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «dalle amministrazioni».