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Decreto legge 22.04.2023, n. 44

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche. (G.U. 22.04.2023, n. 95)

Capo I - Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni

Art. 5 - Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito

1. Al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito, al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 420:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:

a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva, nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni.»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

a) laurea magistrale;

b) laurea specialistica;

c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;

d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.»;

3) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;

b) le prove e i programmi concorsuali, nonché i titoli valutabili;

c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;

d) la valutazione della eventuale preselezione;

e) la valutazione delle prove e dei titoli;

f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;

g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430.

7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.»;

b) all'articolo 421, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da:

a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i prefetti;

b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito;

c) soppressa.

1-bis. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo nonché quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso»;

c) all'articolo 422, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:

a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;

b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;

c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli.»;

d) all'articolo 423:

1) al comma 1, le parole: «direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente generale»;

2) al comma 2, le parole: «, nel limite dei posti messi a concorso» sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «2020/2021 e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023».

3. All'articolo 1, comma 559, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e 2021/2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2022/2023».

4. Dall'attuazione dei commi 2 e 3, per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche, non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009. Qualora, sulla base degli esiti della rilevazione del Ministero dell'istruzione e del merito su ciascun ufficio scolastico regionale, emergano nuovi o maggiori oneri anche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, alla copertura degli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione, nell'ordine, dei risparmi accertati ai sensi del secondo periodo del comma 558 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.

6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 5, salvo quanto previsto dal comma 12.

7. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 5, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

9. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

10. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

11. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 5, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi, nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 5, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8.

12. Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al medesimo comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

13. Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

15. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

16. Fermo restando quanto previsto dal comma 17, ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, per l'anno scolastico 2023/2024, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5.

17. I soggetti di cui al comma 13 sono assegnatari dei posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella provincia della graduatoria di appartenenza nell'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5. Ai soggetti di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12.

18. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

19. Al comma 2 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «dell'abilitazione all'insegnamento e» sono soppresse.

20. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».

20-bis. All'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima.

1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, terzo periodo, riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione».

20-ter. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, a condizione che abbiano superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova e che abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico.

21. All'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative» sono sostituite dalle seguenti: «l'attuazione delle riforme e degli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi», le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono soppresse e le parole: «materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «attività coinvolte nell'attuazione degli interventi del PNRR»;

b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Il contingente di cui al terzo periodo è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167.»;

c) al quarto periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al terzo periodo possono essere utilizzate, altresì, per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1.».

21-bis. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di centocinquanta unità di personale, presso: a) enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; in tali casi possono concorrere alle assegnazioni i docenti e i dirigenti scolastici che documentino di avere frequentato i corsi di studio di cui al comma 5 dell'articolo 105 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; b) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, attività nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica».

21-ter. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023»;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023, le risorse del Fondo possono essere utilizzate altresì per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy».