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Decreto legge 22.04.2023, n. 44

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche. (G.U. 22.04.2023, n. 95)

Capo I - Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni

Art. 7 bis - Disposizioni in materia di funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e di personale ispettivo con compiti di polizia ambientale

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 161, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'Arma dei carabinieri esercita altresì le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato»;

b) all'articolo 161, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri»;

c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

«Art. 161-bis (Personale ispettivo con compiti di polizia ambientale). - 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:

a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia ambientale;

b) i requisiti che il predetto personale deve possedere nonché le relative attività di formazione e aggiornamento».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.