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Decreto legge 22.04.2023, n. 44

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche. (G.U. 22.04.2023, n. 95)

Capo I - Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni

Art. 7 ter - Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa

1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad incrementare di venti unità di personale, a decorrere dal 1° settembre 2023, il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come ridotto ai sensi del comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del citato articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per il quale è corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo regolamento. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 177.840 per l'anno 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 177.840 per l'anno 2023 e a euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.