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Decreto legge 22.04.2023, n. 44

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche. (G.U. 22.04.2023, n. 95)

Capo I - Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni

Art. 9 - Riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca

1. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51-ter, comma 1, dopo le parole: «finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica e artistica;» sono inserite le seguenti: «supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché alle attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009; promozione del coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonché valutazione dei progetti di ricerca;»;

b) all'articolo 51-quater, le parole: «pari a sei» sono sostituite dalle seguenti: «pari a otto».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) l'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato;

b) all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il primo periodo è soppresso;

c) all'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, i commi 1, 2 e 6 sono abrogati;

d) all'articolo 28 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2-bis, la lettera b) è abrogata;

2) al comma 2-ter, gli ultimi due periodi sono soppressi.

2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza».

2-ter. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento alle attività di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. All'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-bis. Le università possono altresì istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfettari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione della quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione al primo periodo, entro il limite massimo, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca, del 30 per cento del trattamento economico individuale, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle risorse di cui al primo periodo, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività.».

3-bis. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la missione 4, «Istruzione e Ricerca» - componente 2, «Dalla ricerca all'impresa» - linea di investimento 3.1, «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione» e di favorire l'apporto delle migliori professionalità accademiche e di ricerca nonché il rientro dei migliori studiosi dall'estero, esclusivamente entro il 31 dicembre 2025 le università statali e non statali direttamente impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca o nella realizzazione o nell'ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione possono procedere, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità ivi previsti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. All'articolo 15 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Il trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca nonché di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti può essere integrato anche con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfettari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione dei compensi aggiuntivi in applicazione del primo periodo, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle relative risorse, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità, oggettività. I compensi aggiuntivi di cui al primo periodo non possono comunque essere superiori al 30 per cento del trattamento economico fondamentale individuale, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca.».

4-bis. In relazione alle accresciute attività, anche connesse all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2023 il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a rideterminare la dotazione finanziaria destinata all'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, in misura pari a 1,25 milioni di euro annui. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 597.040,18 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.