Decreto Ministero della Cultura 29.12.2023, n. 225
Capo III - Disposizioni finali
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento si provvede nel limite dello stanziamento di spesa autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 357-bis, della legge n. 234 del 2021 e fino all'esaurimento delle predette risorse.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono impegnate entro il 31 dicembre di ciascun anno e possono essere spese entro i successivi due anni.
3. SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri e trasmette al MIC, al Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro il decimo giorno di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente delle Carte attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, SOGEI non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5, comma 3, e dà tempestiva comunicazione alle amministrazioni interessate.
4. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.