Decreto Ministero della Cultura 29.12.2023, n. 225
Capo I - Disposizioni generali
1. La «Carta della cultura giovani» è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro. La Carta è assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità definite dall'articolo 6.
2. La «Carta del merito» è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione con una votazione di almeno 100 centesimi. La Carta è assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma ed è cumulabile con la Carta di cui al comma 1, secondo le modalità definite dall'articolo 6. Sino all'avvio della operatività dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), il Ministero della cultura, di seguito «MIC», attraverso modalità telematiche concordate con il Ministero dell'istruzione e del merito e nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali, accede all'Anagrafe nazionale studenti e dei laureati (ANS) per consultare gli esiti degli esami di Stato del secondo ciclo, al fine di verificare il diritto dei beneficiari ad usufruire della carta del merito. Dall'avvio dell'operatività dell'ANIST, il MIC accede in consultazione all'ANIST agli esiti degli esami di Stato del secondo ciclo, per la stessa finalità, mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND).
3. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», o attraverso la Carta di identità elettronica, di seguito «CIE», dei beneficiari o, in caso di soggetti che non abbiano piena capacità di agire, dei loro rappresentanti legali. In fase di registrazione, è acquisito l'indirizzo e-mail dei beneficiari che l'Amministrazione responsabile di cui all'articolo 4, comma 1, tratta secondo quanto previsto dall'articolo 10 per la realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo delle Carte.