Decreto Ministero della Cultura 29.12.2023, n. 225
Capo II - Funzionamento delle Carte
1. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 provvedono a registrarsi con le modalità di cui al medesimo articolo 3, comma 3, sulla piattaforma informatica dedicata, oppure su eventuali altre applicazioni riconosciute allo scopo dal MIC che è titolare del trattamento dei dati personali. La registrazione è consentita, relativamente alla Carta della cultura Giovani, dal 31 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età e, relativamente alla Carta del merito, dal 31 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo al conseguimento del diploma finale.
2. L'avvenuta registrazione, previa accettazione delle condizioni d'uso, implica l'obbligo di utilizzo delle Carte secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. Le Carte sono attribuite a ciascun soggetto beneficiario registrato, per un importo pari a 500 euro ciascuna, per l'acquisto di:
a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
b) libri;
c) abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;
d) musica registrata;
e) prodotti dell'editoria audiovisiva;
f) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
g) corsi di musica;
h) corsi di teatro;
i) corsi di danza;
l) corsi di lingua straniera.
4. Sono esclusi dal novero dei prodotti acquistabili i videogiochi, i video-corsi aventi contenuto diverso da quelli indicati alle lettere g), h), i), l), del comma 3, nonché gli abbonamenti per l'accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi.