Decreto Ministero della Cultura 29.12.2023, n. 225
Capo II - Funzionamento delle Carte
1. Le Carte sono utilizzabili entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui i beneficiari si sono registrati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all'articolo 7.
2. Le Carte sono usate attraverso buoni di spesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal titolare della Carta, previo controllo dell'identità da parte dell'esercente da condursi nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica o su eventuali altre applicazioni riconosciute allo scopo dal MIC, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresì essere stampati.
4. L'accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 determina la riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.
5. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario.
6. I buoni di spesa possono essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di uno o più beni rientranti nelle categorie di cui all'articolo 5, comma 3, e non possono essere convertiti in buoni di spesa sostitutivi generati dall'esercente.
7. Nel caso di restituzione di beni acquistati con le Carte, è consentito esclusivamente effettuare cambi con uno o più beni rientranti nelle categorie di cui all'articolo 5, comma 3, ed entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Non è in ogni caso consentito all'esercente restituire somme in denaro o generare buoni di spesa sostitutivi.