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Decreto Ministero della Cultura 29.12.2023, n. 225

Regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura Giovani e della Carta del merito. (G.U. 16.01.2024, n. 12)

Capo II - Funzionamento delle Carte

Art. 7 - Registrazione di strutture, imprese ed esercizi commerciali e accettazione dei buoni

1. Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura, i parchi naturali e le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare le Carte, sono inseriti, a cura del MIC, per il tramite di SOGEI, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata, di cui all'articolo 5, comma 1.

2. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali è previsto un biglietto di ingresso, è curato dal MIC.

3. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIC può stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonché con associazioni di categoria.

4. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano tramite SPID o CIE sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione prevede l'indicazione del numero di iscrizione al registro delle imprese, ove previsto per legge, della partita IVA, del codice ATECO compatibile con i beni e i servizi acquistabili ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021, come sostituito dall'articolo 1, comma 630, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché l'accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.

5. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, nonché l'obbligo della tenuta di un «registro vendite», da compilare in conformità a quanto previsto nelle condizioni di uso, redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, accettate in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con le Carte, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2.