Decreto Ministero della Cultura 29.12.2023, n. 225
Capo II - Funzionamento delle Carte
1. A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono di spesa medesimo. Il credito maturato è registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata.
2. In seguito a emissione di fattura elettronica, redatta in conformità alle specifiche linee guida pubblicate consultabili sulla piattaforma dedicata, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture sul registro vendite di cui all'articolo 7, comma 5 e alla liquidazione delle stesse.
3. Il saldo dell'importo maturato può essere richiesto con le modalità di cui al comma 2 entro e non oltre novanta giorni dal termine di cui all'articolo 6, comma 1.