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Decreto M.I.M. 01.12.2023, n. 232

Decreto concernente le modalità di funzionamento dell'osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Art. 3 - Composizione dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è composto da quindici esperti dell'istruzione tecnica e professionale, e comunque del sistema nazionale di istruzione e formazione.

2. I componenti dell'Osservatorio, nominati con decreto del Ministro, sono così individuati:

a) quattro esperti designati dal Ministero dell'istruzione e del merito, nel rispetto del principio della parità di genere

b) due esperti designati, di comune accordo, dalle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative, nel rispetto del principio della parità di genere;

c) due esperti designati, di comune accordo, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nel rispetto del principio della parità di genere;

d) tre esperti designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, garantendo adeguata rappresentanza alle diverse realtà regionali (Nord, Centro e Sud), nel rispetto del principio della parità di genere;

e) un esperto designato, di comune accordo, dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e dall'Unione delle Province Italiane (UPI);

f) un esperto designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere);

g) un esperto designato dall'INVALSI;

h) un esperto designato dall'INDIRE.

3. Qualora le designazioni delle Amministrazioni e degli Enti di cui al precedente comma non dovessero pervenire nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Ministro potrà procedere con l'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 2, in base alle designazioni pervenute, salve successive integrazioni. I componenti designati successivamente al decreto di costituzione dell'Osservatorio, restano in carica unicamente per il restante periodo di mandato.

4. L'incarico ha durata annuale e può essere rinnovato per una sola volta.

5. L'eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario non dà diritto ad esonero totale o parziale dall'insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione.

6. I componenti dell'Osservatorio sono sostituiti in caso di dimissioni, decesso o revoca.

7. La ricorrenza di una delle ipotesi di cui al comma 6 è comunicata, senza ritardo, dalle amministrazioni e dagli enti di cui al comma 2 al Presidente dell'Osservatorio (di seguito "Presidente"). Le amministrazioni e gli enti all'atto della comunicazione provvedono anche ad indicare il componente designato come sostituto.

8. I componenti nominati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza originaria del mandato dei componenti sostituiti.