Decreto M.I.M. 01.12.2023, n. 232
1. Presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale è istituito un Osservatorio locale che concorre al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e, nello specifico:
a) condivide e scambia dati e informazioni con l'Osservatorio nazionale sulle attività relative al sistema dell'istruzione tecnica e professionale;
b) analizza l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio, anche mediante attività di monitoraggio e valutazione.
2. Ogni osservatorio locale è presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale ed è composto da un numero massimo di nove componenti, anche scelti tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Decreto.
3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale comunica prontamente, per il tramite del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, al Presidente dell'Osservatorio nazionale l'avvenuta costituzione dell'Osservatorio locale e le eventuali modifiche alla sua composizione.
4. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale trasmette al Presidente dell'Osservatorio nazionale una relazione circa l'attività svolta dall'Osservatorio nell'annualità precedente, al fine di consentire la predisposizione della relazione di cui all'articolo 6 del presente decreto.
5. I componenti dell'Osservatorio locale durano in carica un anno e possono essere rinnovati una sola volta.
6. I componenti dell'Osservatorio sono sostituiti in caso di dimissioni, decesso o revoca.
7. L'eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario all'Osservatorio locale non dà diritto ad esonero totale o parziale dall'insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione.