Decreto M.I.M. 06.12.2023, n. 2575
Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205.
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Posti da destinare al concorso
Art. 4 - Requisiti di ammissione al concorso
Art. 5 - Articolazione del concorso
Art. 6 - Prova scritta per i posti comuni e di sostegno
Art. 7 - Prova orale
Art. 8 - Valutazione delle prove e dei titoli
Art. 9 - Graduatorie di merito regionali
Art. 10 - Istanze di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande
Art. 11 - Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
Art. 12 - Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame
Art. 13 - Commissioni giudicatrici
Art. 14 - Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno- italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano
Art. 15 - Ricorsi
Art. 16 - Trattamento dei dati personali
Art. 17 - Norme di salvaguardia
Formula iniziale
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ed in particolare l'articolo 59 che, al comma 10, prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministro dell'Istruzione la disciplina della Commissione Nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, gli articoli 2 e 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso, "all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione"; l'articolo 35-bis, concernente "La prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici"; l'articolo 35-ter che ha introdotto il "Portale unico del reclutamento" ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici; l'articolo 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; l'articolo 38, in merito all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, numeri 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/ce per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/ce per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e in particolare l'articolo 25, in merito all'accesso all'occupazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e, in particolare, l'articolo 32;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" ed in particolare l'articolo 678, comma 9, e l'articolo 1014, comma 1;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito "Regolamento");
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;
Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" ed in particolare l'articolo 17;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista in particolare, la riforma m4c1r2.1 della missione 4 - istruzione e ricerca - componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - del pnrr, finanziato dall'unione europea - next generation eu;
Visto il target M4C1-14 che prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento;
Visto l'accordo Ref. ARES (2021) 7947180 del 22 dicembre 2021, recante "Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy";
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel pnrr;
Vista la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis, che prevede, nei confronti dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), la possibilità di sostituire le prove scritte dei concorsi pubblici con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, gli articoli 44, 45 e 46;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 e, in particolare, l'articolo 27 concernente "Misure per la riforma degli istituti professionali";
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 9-bis, che prevede che nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, "fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001";
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, e in particolare l'articolo 20, recante "disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR" convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e le relative Linee Guida;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", e le relative Indicazioni Nazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 9 novembre 2021, recante "Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento";
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998 recante "Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario" e, in particolare, l'articolo 4;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante "Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2", come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130;
Considerata l'inapplicabilità del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 93, recante "Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento", stante la mutata natura delle procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 616, che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della Salute, "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita e degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, recante "Requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico";
Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure territoriali servizi i e salute la giovani, lavoro, il imprese, le per covid-19, da all'emergenza connesse urgenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023, recante l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio di procedure concorsuali per n. 30.216 posti di personale docente per tutti gli ordini e gradi di scuola;
Vista la nota prot. 118238 del 4 ottobre 2023, con la quale è stata chiesta un'integrazione dell'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali ordinarie relative ai posti comuni e ai posti di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2023/2024, per ulteriori 14.438 unità;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
DECRETA
1. Il presente decreto bandisce, su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024, secondo quanto dettagliatamente riportato nell'Allegato 1, che ne costituisce parte integrante. Con successivo decreto l'amministrazione si riserva di incrementare il numero di posti destinati al concorso qualora dovesse intervenire apposita autorizzazione integrativa.
2. Il presente decreto disciplina altresì i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale; la determinazione del contributo di segreteria; il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso; l'organizzazione delle prove d'esame; le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale; l'informativa sul trattamento dei dati personali.
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a. Ministero: Ministero dell'istruzione e del merito;
b. Decreto ministeriale: decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205;
c. USR: ufficio scolastico regionale o uffici scolastici regionali;
d. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
e. AFAM: alta formazione artistica, musicale e coreutica;
f. CFU/CFA: crediti formativi universitari o accademici
g. Portale Unico del reclutamento: Portale unico del reclutamento, gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. L'allegato 1 determina il numero di posti banditi per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna regione, nonché il numero dei posti da destinare alle riserve di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale. I posti previsti per l'USR per il Friuli-Venezia Giulia includono eventuali posti in lingua slovena.
2. L'Allegato 2 individua gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali, in caso di esiguo numero dei posti conferibili. Con successivo decreto possono essere previste ulteriori aggregazioni in caso di esiguo numero di aspiranti a seguito della presentazione delle istanze.
3. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), e l'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'allegato A individua per classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna regione le percentuali di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio nell'anno scolastico 2023/2024 alla data del 9 ottobre 2023.
5. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e dall'articolo 35, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'allegato B individua la percentuale di rappresentatività dei generi per classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna regione, nonché il genere di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. L'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie distinte per ciascuna regione.
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli:
i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
ii. abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dell'abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ovvero di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
3. Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
4. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al Decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
5. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell'istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi precedenti, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
6. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
1. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 6, nella prova orale di cui all'articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli.
1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui al presente decreto sono ammessi a sostenere una prova scritta computer-based, valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa. Le prove si svolgono nella regione per la quale i candidati partecipano al concorso.
2. La durata della prova è pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021, nonché quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto.
3. La prova scritta di cui al comma 1, vertente sui programmi di cui all'articolo 10 del Decreto ministeriale, è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:
a. quaranta quesiti a risposta multipla volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:
• dieci quesiti di ambito pedagogico;
• quindici quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all'inclusione;
• quindici quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;
b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
c. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.
4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato a ciascun candidato in modalità casuale, nel rispetto delle quantificazioni di cui al comma 3. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
5. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso e tipologia di posto, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
6. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione giudicatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.
7. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
1. I candidati che, ai sensi del successivo articolo 8, comma 2, hanno superato la prova di cui all'articolo 6, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale per i posti comuni è volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall'Allegato A al Decreto ministeriale, e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace - anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti; a tal fine, nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.
3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali; a tal fine nel corso della prova orale si svolge altresì un apposito test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.
4. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, secondo periodo, del Decreto ministeriale, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021. La durata della lezione simulata di cui ai commi precedenti non può essere superiore alla metà dell'effettiva durata della prova orale. Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.
5. Le domande disciplinari e le tracce relative alla lezione simulata sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo i programmi di cui all'articolo 10 del Decreto ministeriale. Prima dell'inizio di ciascuna sessione di prove orali, le commissioni determinano i quesiti da porre ai singoli candidati, nella misura del triplo dei candidati da esaminare; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte all'inizio della prova. La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, del Decreto ministeriale è estratta dal candidato 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova; qualora il candidato non sia presente all'ora prevista per l'estrazione, la commissione procede all'estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Le commissioni predispongono le tracce relative alla lezione simulata in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova orale. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
6. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione attraverso il Portale Unico del reclutamento. L'USR che gestisce la procedura ne dà avviso sul proprio sito.
7. L'Allegato A al Decreto ministeriale individua le classi di concorso per le quali è svolta, nell'ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento.
8. Le tracce delle prove pratiche, laddove previste, sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'Allegato A al Decreto ministeriale, in numero pari a tre volte quello delle sessioni di prova pratica previste. La traccia per ciascun turno di prova pratica è estratta all'atto dello svolgimento della stessa. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
9. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese.
1. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.
2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 6 un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto ministeriale. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti. Il risultato conseguito dal candidato nell'unica prova svolta viene riportato nelle diverse procedure per le quali il candidato partecipa, distintamente per ciascuna classe di concorso e/o tipologia di posto.
3. La commissione assegna alla prova orale di cui all'articolo 7 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto ministeriale. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.
4. Nei casi in cui l'Allegato A del Decreto ministeriale preveda lo svolgimento della prova pratica nell'ambito della prova orale, la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 3, 4, 5 e 8. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.
5. La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all'articolo 11 del Decreto ministeriale un punteggio massimo complessivo di 50 punti.
1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.
2. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
4. Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
5. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
6. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.
1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.
2. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 14.00 del giorno di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del reclutamento e fino alle ore 23.59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
3. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line". Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso "Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
4. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 111 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro dieci (10/00) per ogni classe di concorso/tipologia di posto per la quale si presenta l'istanza. Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema "Pago In Rete". Una volta compilata la domanda e prima del suo invio, il candidato potrà produrre il bollettino tramite il link che sarà reso disponibile all'interno dell'istanza di presentazione domanda. La causale e l'importo del bollettino saranno precompilati sulla base delle classi di concorso o delle tipologie di posto richieste nell'istanza; sarà onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere al pagamento. L'avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell'istanza, cui va allegata - a pena di esclusione - la ricevuta di pagamento.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome;
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
d) il godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al paese di cittadinanza;
e) per coloro che sono soggetti all'obbligo, posizione regolare nei riguardi del servizio di leva;
f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
h) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti equiparati o sentenze di patteggiamento (in caso positivo, dovrà specificare quali);
i) di non avere in corso procedimenti penali o procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione (in caso positivo, dovrà specificare quali);
j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
k) il possesso dei titoli previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
l) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l'USR responsabile della procedura concorsuale;
m) se abbia l'esigenza, ai sensi della normativa vigente, di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria, con le modalità descritte all'articolo 11 del presente decreto. Le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato;
n) i titoli di accesso posseduti ai sensi dell'articolo 4 del presente bando; per quanto riguarda i titoli di studio, le abilitazioni o le specializzazioni di cui all'articolo 4, l'aspirante docente dovrà indicare l'esatta indicazione dell'Istituzione che li ha rilasciati, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui sono stati conseguiti, del voto riportato; con riferimento al possesso dei 24 CFU/CFA, dovrà dichiarare di aver conseguito la certificazione relativa al riconoscimento dei 24 CFU/CFA secondo le modalità stabilite dell'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616, nonché la relativa data di conseguimento. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento entro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
o) i titoli valutabili di cui all'Allegato B del Decreto Ministeriale;
p) l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa, di cui all'articolo 3, comma 3. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68 del 1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego, poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;
q) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
r) di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
6. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. Costituisce motivo di esclusione dalla procedura la mancata attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di segreteria di cui al comma 4, effettuata allegando la ricevuta del medesimo all'istanza di partecipazione.
7. I requisiti di ammissione al concorso, dichiarati nella domanda di partecipazione, devono essere posseduti sia all'atto di scadenza del termine di cui al comma 2 sia all'atto di sottoscrizione del contratto di lavoro.
8. L'Amministrazione scolastica non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti nell'espletamento della prova/delle prove da personale individuato dal competente USR.
2. I candidati di cui al comma 1 e coloro che richiedano ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Stante la modalità di espletamento della prova scritta di cui all'articolo 6, comma 1, qualora il candidato partecipi per più classi di concorso e/o tipologie di posto e chieda di ausili e/o tempi aggiuntivi, la valutazione in merito sarà effettuata congiuntamente dalle commissioni costituite competenti per le relative procedure. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
3. Ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, dell'articolo 3, comma 4-bis, i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) hanno la possibilità di sostituire le prove scritte dei concorsi pubblici con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.
4. I candidati di cui al comma 3 dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale e la conseguente necessità di misure dispensative, di strumenti compensativi e/o di tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza. L'adozione delle richiamate misure ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, secondo la tempistica indicata, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le candidate che nella sede della prova necessitino di appositi spazi per l'allattamento ne danno comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data di nascita del bambino/a. Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
6. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento è comunque assicurata la partecipazione alla procedura concorsuale. A tal fine, le candidate interessate ne danno comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data presunta del parto o la data di nascita del bambino/a. Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e di assicurare la partecipazione alla procedura concorsuale.
1. Sul Portale Unico del reclutamento e sul sito istituzionale del Ministero è pubblicato il calendario delle prove scritte, con le relative modalità di svolgimento. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati è comunicato dagli USR presso i quali si svolgono le prove almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse, tramite avviso pubblicato sul Portale Unico del reclutamento e nei rispettivi albi e siti internet. Il candidato, dal Portale Unico del reclutamento, potrà accedere tramite link all'area "Graduatorie" della Piattaforma "Concorsi e Procedure selettive" con le stesse modalità di accesso descritte all'articolo 10, comma 3, e visualizzare/salvare il documento relativo alla propria convocazione. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. L'Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi mediante apposito avviso sul Portale Unico del reclutamento e sul sito istituzionale del Ministero.
2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. Le date e l'orario delle prove scritte verranno indicati nel calendario di cui al comma 1 del presente articolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
3. La vigilanza durante la prova è affidata dall'USR agli stessi membri della commissione giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, l'Ufficio Scolastico Regionale istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, presieduto dal dirigente dell'istituzione scolastica sede della prova - o dal collaboratore designato in caso di impedimento - e composto da due docenti, di cui uno svolge la funzione di segretario. Sia la commissione giudicatrice che il comitato di vigilanza possono essere supportati, ove necessario, da commissari di vigilanza scelti dall'Ufficio scolastico regionale sul cui territorio si svolge la prova. Per la scelta dei componenti del Comitato di vigilanza e dei commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilità previste per i componenti della commissione giudicatrice dall'articolo 18 del Decreto ministeriale. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.
4. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione da parte del competente USR attraverso apposita pubblicazione sul Portale Unico del Reclutamento e a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno quindici giorni prima dello svolgimento della medesima.
5. Le commissioni provvedono a determinare il calendario delle prove orali e, ove previste, delle prove pratiche, predisponendo per queste ultime il numero di sessioni anche in relazione alle possibilità logistiche di svolgimento delle stesse.
6. Le prove scritte, orali e pratiche del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
1. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del Direttore Generale dell'USR responsabile della procedura, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del Decreto Ministeriale.
2. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al Dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, secondo la tempistica e le modalità previste in un apposito avviso della Direzione generale per il personale scolastico.
3. A norma dell'articolo 9, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il personale in quiescenza può far parte delle commissioni giudicatrici purché la decorrenza del collocamento a riposo non risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del presente decreto.
1. Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad adattare l'Allegato A alle specificità delle scuole secondarie di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano e ad esplicitare le corrispondenze tra le abilitazioni riferite alle classi di concorso specifiche da A70 a A75.
2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
1. I dati personali sono raccolti e trattati presso il Ministero dell'istruzione e del merito - viale Trastevere 76/A - 00153 Roma per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro da parte degli Uffici Scolastici territoriali, che esercitano le funzioni di titolari del trattamento.
2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura medesima e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità e nel rispetto della normativa specifica.
4. I dati forniti per la partecipazione alla procedura saranno trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario alla gestione della operazioni di individuazione dei destinatari di contratto e allo svolgimento di tutte le successive attività connesse, in archivi informatici/cartacei, anche per i necessari adempimenti che competono ai Comitati di Valutazione, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
5. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed e), nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento e negli articoli 2- sexies, comma 2, lettera dd) e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena, rispettivamente, l'esclusione dalla procedura, ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
7. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono.
8. I dati personali potranno essere comunicati ad altri uffici o strutture dell'Amministrazione in ragione delle rispettive competenze, nonché ad altri soggetti, pubblici e privati, esclusivamente nei casi e nei modi previsti dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, e dalle ulteriori previsioni applicabili in materia.
9. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio Scolastico territorialmente competente per la procedura a cui l'interessato ha inoltrato, per via telematica, la relativa istanza.
10. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).
11. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'Istruzione Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma - email: rpd@istruzione.it.
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto ministeriale, nonché quelle relative allo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente ed educativo del comparto istruzione e ricerca, in quanto compatibili.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Portale Unico del reclutamento.
Allegato 1 - Posti a bando scuola secondaria
Allegato 2 - Classi di concorso oggetto di aggregazione
Allegato A -Percentuale riservisti
Allegato B - Conteggio Personale per genere e regione al 31/12/2022