IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto M.I.M. 18.12.2023, n. 2788

Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali.

Art. 10 - Graduatorie di merito e assunzioni in servizio

1. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 9, presso ciascun USR la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso che viene pubblicata, ad ogni effetto legale, nel sito istituzionale del medesimo USR e nel Portale INPA.

2. All'esito della procedura concorsuale i candidati sono collocati in una graduatoria regionale sulla base del punteggio di cui all'articolo 9, comma 6 del DM. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del DPR.

3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 6 del medesimo DPR, si indica di seguito la percentuale di rappresentatività dei generi nei ruoli dei dirigenti scolastici ripartiti per regione alla data del 31 dicembre 2022:

Percentuale di rappresentatività dei generi nei ruoli dei dirigenti scolastici alla data del 31 dicembre 2022
Regione DS - femmine Ds - maschi
Abruzzo 82,66% 17,34%
Calabria 67,92% 32,08%
Campania 78,98% 21,02%
Emilia Romagna 70,69% 29,31%
Friuli Venezia Giulia 70,67% 29,33%
Lazio 77,99% 22,01%
Liguria 67,32% 32,68%
Lombardia 68,07% 31,93%
Marche 71,43% 28,57%
Piemonte 67,89% 32,11%
Puglia 71,68% 28,32%
Sardegna 61,75% 38,25%
Sicilia 75,14% 24,86%
Toscana 67,85% 32,15%
Umbria 77,87% 22,13%
Veneto 66,08% 33,92%

Considerate le percentuali di rappresentatività di genere in ciascuna regione, viene garantito l'equilibrio di genere applicando nelle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, in cui il differenziale tra i generi è superiore al 30 per cento, il titolo di preferenza in favore del genere maschile in quanto meno rappresentato.

4. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria che rientrano nel numero dei posti messi a concorso nella regione nella quale hanno partecipato.

5. Le graduatorie, approvate con decreto del Dirigente preposto all'USR, sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione nonché sul Portale INPA.

6. Le graduatorie di cui al presente articolo sono utilizzate ai fini dell'assunzione nei ruoli regionali nel rispetto e nel limite di quanto disposto dall'art. 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. Le immissioni in ruolo sono effettuate, successivamente a quelle degli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami di cui al presente bando e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria di cui al presente bando. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili in ciascun USR per anno scolastico, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

7. Nel caso in cui la graduatoria di cui al presente bando sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria del concorso di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.

8. Nel caso in cui in una o più regioni la procedura di reclutamento di cui al presente bando non sia conclusa, le immissioni in ruolo effettuate attingendo dalla graduatoria finale della procedura di reclutamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107 non potranno comunque superare il 40 per cento dei posti a tal fine assegnabili nella medesima regione ed il restante 60 per cento dei posti viene accantonato per i vincitori della procedura ordinaria indetta ai sensi del DM.