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Decreto M.I.M. 18.12.2023, n. 2788

Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali.

Art. 8 - Prova orale

1. La prova orale, la cui durata è di almeno trenta minuti, consiste in:

a) un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, che accerta la preparazione professionale del candidato sui medesimi e verifica la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;

b) una verifica della conoscenza e della capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego presso le istituzioni scolastiche;

c) una verifica della conoscenza della lingua inglese al livello B2 del CEFR, attraverso la lettura e traduzione di un testo e una conversazione in lingua inglese.

2. I quesiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 sono predisposti dalla Commissione esaminatrice che sceglie altresì i testi in lingua inglese da sottoporre al candidato.

3. Per la valutazione della prova orale le Commissioni esaminatrici dispongono di 100 punti, attribuiti nel limite massimo di 82 punti per il colloquio, di 6 punti per l'accertamento della conoscenza dell'informatica e di 12 punti per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.

4. La Commissione, prima dell'inizio della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle lettere a), b) e c) di cui al precedente comma 1. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

5. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, si applica la disposizione di cui all'articolo 7, comma 3 del DPR.

6. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5 del DPR.