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Decreto M.I.M. 19.12.2023

Disposizioni sui raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge 15 luglio 2022, n. 99. (G.U. 12.02.2024, n. 35)

Capo I - Criteri generali in materia di raccordi organici tra ITS Academy e Sistema universitario

Art. 4 - Criteri e standard per la condivisione delle risorse

1. In attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettera a), della legge 15 luglio 2022, n. 99, per la condivisione delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca sono richiesti standard minimi relativi alla capacità strutturale, tecnologica e organizzativa dei soggetti partecipanti ai patti federativi di cui all'articolo 3.

2. Gli standard minimi di cui al comma 1, declinati nella tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto, riguardano i seguenti criteri:

a) possesso di spazi adeguati allo svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali previste;

b) possesso di attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività previste;

c) previsione di adeguati processi comunicativi e amministrativi per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività previste;

d) possesso delle competenze professionali adeguate alla realizzazione delle attività previste.